AIRBNB VIETA LE TELECAMERE

Dal 30 aprile 2024, Airbnb introdurrà nuove regole riguardanti l’uso di telecamere di sicurezza e dispositivi di registrazione negli alloggi offerti sulla piattaforma. Queste normative imporranno agli host di non installare telecamere di sorveglianza o dispositivi di registrazione che monitorino gli spazi interni degli alloggi, come corridoi, camere da letto, bagni, soggiorni o dependance, anche se disattivati. L’uso di telecamere, che siano nascoste o visibili, è categoricamente proibito. Tuttavia, sarà consentito l’utilizzo di dispositivi di sicurezza nelle aree esterne, a patto che la loro presenza sia chiaramente comunicata nella descrizione dell’annuncio, specificando ad esempio la posizione delle telecamere (es. “C’è una telecamera nel cortile anteriore”)​​​​.

Per quanto riguarda i fonometri, dispositivi che misurano i livelli di rumore senza registrare audio, gli host potranno installarli all’interno dell’alloggio a condizione che si trovino in uno spazio comune e che la loro presenza sia debitamente indicata. Non sarà necessario specificare la posizione esatta dei fonometri​​​​ e gli host potranno continuare a verificare il livello di decibel negli appartamenti per evitare comportamenti molesti o feste non autorizzate.

Gli host sono inoltre incoraggiati, ma non obbligati, a comunicare la presenza di dispositivi smart per la casa, come Amazon Alexa o Google Nest, offrendo agli ospiti l’opzione di disconnetterli o disattivarli se lo desiderano​​. L’utilizzo di questi dispositivi infatti si sta sempre più diffondendo e proprio nei giorni scorsi è stato confermato da Amazon che potrebbe arrivare una versione specifica per l’extralberghiero di Alexa Smart Properties, il dispositivo pensato per gli hoteL.

Per adeguarsi a queste nuove regole, gli host dovranno aggiornare le descrizioni dei loro annunci su Airbnb, includendo dettagli specifici sui dispositivi di sicurezza esterni e sui fonometri, specificando la loro posizione e se saranno accesi o spenti. Airbnb ha fornito delle linee guida dettagliate su come comunicare la presenza di questi dispositivi, sia attraverso l’interfaccia web che tramite le app mobile, per garantire che ospiti siano pienamente informati e per mantenere un livello elevato di trasparenza e fiducia tra host e ospiti​​.

Questa mossa di Airbnb mira a rafforzare la sicurezza e la privacy degli ospiti, affrontando le preoccupazioni legate alla sorveglianza non autorizzata e garantendo che gli ospiti siano a conoscenza di qualsiasi dispositivo di monitoraggio sia presente durante il loro soggiorno.

Tratto da https://www.extralberghiero.it/airbnb-vieta-le-telecamere-di-sicurezza-negli-appartamenti/7032/?fbclid=IwAR1JyNLOFwv5BA34xer1kZhssg3oc75W6Rb3Ht0J189_A6AJNxoQBIJV22Y

ASSEMBLEA 2024

Mercoledì 20 marzo 2024 si terrà presso il Teatro Santa Teresa in via Molinara 23 a Verona la nostra annuale Assemblea.

Alle ore 17 presenteremo il bilancio 2023 e faremo il punto sulla Associazione, con spazio per interventi dei soci.

Alle 17.30 interverrano sul palco il nostro avvocato dott. Edoardo Giacino e Bruno Doardi, dottore commercialista specializzato in locazioni brevi ed extralberghiero, per parlare di fiscalità e adempimenti previsti dalla nuova normativa.

Al termine della presentazione i soci potranno intervenire, il nostro ospite risponderà su temi a carattere generale, per questioni particolari si potrà prenotare una consulenza personalizzata con lo stesso.

Il convegno sarà aperto anche ai non soci, previo pagamento della quota di € 30.00 che verrà scontata in caso di adesione alla nostra associazione.

Vi aspettiamo numerosi.

OBBLIGHI PER INTERMEDIARI 2024

Intermediari sui redditi da locazione breve

Secondo l’unica circolare dell’Agenzia delle Entrate in materia, la 24/E del 2017, nella disciplina dei redditi da locazione breve introdotta a decorrere dal 1/6/2017 con il D.L. 50 art. 4 (anche noto come “tassa Airbnb”), per intermediari si intendono non solo coloro che esercitano la professione di mediatore disciplinata dalla L. 39/1989, ma più genericamente tutti i soggetti attraverso i quali vengono stipulati contratti di locazione breve come, ad esempio, quelli che offrono strumenti tecnici e informatici per facilitare l’incontro della domanda e offerta di locazioni brevi e, pertanto, intervengono nella conclusione del contratto tra locatore e conduttore.

Riguardo all’attività di intermediario ai fini dei redditi da locazione breve, non rileva la modalità con cui essa è svolta, potendo riferirsi a contratti di locazione stipulati on line o anche off line.

Non rileva nemmeno la forma del contratto di mandato con cui l’intermediario è incaricato dal titolare dell’attività turistica, poiché l’obbligo di ritenuta è conseguenza del passaggio di denaro e non della tipologia di incarico del property manager o delle sue clausole, e tale obbligo permane anche in assenza di formale contratto scritto.

Contratti di locazioni breve

Per contratti di locazione breve si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, in altre parole i soggiorni brevi degli ospiti in alloggi turistici.

La condizione per ricadere nel regime agevolato a cui è applicabile la cedolare secca è che i contratti siano stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa.

Ciò deve valere per entrambe le parti del contratto, quindi sia il locatore che il conduttore (ospite) non devono agire nell’esercizio d’impresa, nemmeno con attività commerciali non esercitate abitualmente, come è il caso delle strutture ricettive non imprenditoriali con servizi.

Entro la durata di 30 giorni non vi è obbligo di registrazione del contratto di locazione.

Limiti al campo di applicazione della cedolare secca

Il regime agevolato della cedolare secca è riservato agli alloggi ad uso turistico e non è applicabile alle strutture ricettive extralberghiere come Case Vacanze e Bed&Breakfast, quando offrono servizi.

Tali forme di alloggio producono Redditi Diversi, tassabili solo con aliquote Irpef, deducendo i costi inerenti ai sensi degli artt. 67 e 71 del TUIR (DPR 917/1986).

Anche nel caso in cui il solo conduttore si qualifichi come operatore professionale, ne consegue l’inapplicabilità della cedolare secca.

Qualora venga ospitato un cosiddetto “nomade digitale”, o uno smart worker i cui costi di alloggio siano pagati dal suo datore di lavoro, committente, dalla sua società o da un qualsiasi soggetto imprenditoriale, la tassazione con cedolare secca non è ammessa per tali periodi perché il conduttore (ospite) agisce nell’esercizio di impresa.

Obblighi fiscali per gli intermediari

I soggetti (property manager, agenzie immobiliari, portali internet, intermediari in generale) che incassano il canone di locazione breve, che intervengono nel suo pagamento, o anche solo intervengono nella stipula dei contratti di locazione breve, sono tenuti a specifici adempimenti fiscali.

A questi fini, vanno distinte due diverse posizioni e conseguenti distinti obblighi per gli intermediari:

  1. Quelli che riscuotono per conto dei proprietari e titolari il canone di locazione breve dagli ospiti, o che intervengono nel pagamento del canone (ad esempio canalizzando i pagamenti in favore di proprietari e titolari), sono tenuti a:
      • applicare la ritenuta al 21% sul reddito da locazione breve (e ciò vale anche per gli intermediari in regime forfettario),
      • comunicare al Fisco le somme erogate e le ritenute applicate con la Certificazione Unica CU 2024 (quadro Locazioni Brevi),
      • compilare i quadri ST ed SX del Modello 770/2024.
  2. Quelli che invece intervengono solo nella stipula dei contratti di locazione breve (e sono quindi a conoscenza di tutti gli elementi della prenotazione: beneficiario del pagamento, date, tariffe, ospiti, immobile) senza gestire i pagamenti, sono obbligati a:
      • presentare solo la Comunicazione Locazioni Brevi CLB 2022 per l’anno 2023.

Questa seconda categoria comprende anche i cosiddetti co-hostche gestiscono per conto del titolare le prenotazioni e i pagamenti per gli immobili turistici.

Se il co-host ha la partita IVA per la sua attività, allora sarà obbligato come tutti gli intermediari a comunicare al Fisco i dati delle prenotazioni e dei redditi dei proprietari e titolari, anche senza avere obbligo di ritenuta.

Tassazione al 26% dalla seconda unità

Anche se la modifica non riguarda i redditi 2023 oggetto di certificazione CU entro il 18 marzo, ricordiamo che la modalità di tassazione dei redditi da locazione breve è stata recentemente riformata con la legge di bilancio (L. 213/2023, art. 1 comma 63).

A decorrere dall’anno d’imposta 2024, ai redditi dei proprietari o sublocatori di più immobili in locazione breve si applica l’aliquota del 26% in caso di opzione per la cedolare secca.

L’aliquota è ridotta al 21% per i redditi da locazione breve relativi a una sola unità immobiliare, che deve essere individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi presentata nel 2025 per i redditi 2024.

La ritenuta da effettuare da parte dell’intermediario resta comunque sempre al 21%, senza tener conto del numero di immobili.

Opzione per il regime Irpef

Soprattutto in seguito al recente ampliamento dell’applicazione della ritenuta da parte dei portali turistici OTA, conseguente alla transazione fra Airbnb e l’Agenzia delle Entrate al termine del lungo contenzioso amministrativo, vanno ricordate le modalità di opzione per la tassazione Irpef da parte dei titolari di reddito da locazione breve soggetti a ritenuta da parte dell’intermediario.

Quale che sia la volontà del locatore breve, la ritenuta mensile al 21% va comunque operata in presenza di un intermediario.

Nel caso in cui poi il locatore opti per la tassazione Irpef, che solo nel caso di sublocazione ammette deduzione dei costi inerenti, egli dovrà esercitare l’opzione direttamente in fase di dichiarazione, attraverso le opportune scelte nei rispettivi quadri RB (B per il modello 730) ed RL (D per il modello 730).

Per quanto riguarda la sublocazione, i punti rilevanti dei modelli fiscali sono RL10 per il modello PF Persone Fisiche e D4 per il 730.

Redditi diversi (CaV, B&B)

Nel caso di strutture ricettive non imprenditoriali come le Case Vacanze e i Bed&Breakfast, che producono redditi diversi ai quali non è applicabile la cedolare secca, la ritenuta non va operata e l’intermediario erogherà il reddito riscosso senza trattenute fiscali.

Qualora nel 2023 siano state erroneamente operate ritenute sui redditi diversi erogati ai titolari di strutture ricettive, la certificazione CU2024 va comunque emessa e i redditi e ritenute vanno certificati, per consentire ai percettori di dichiarare i loro redditi diversi e riliquidare l’Irpef, vantando le ritenute subite.

Per quanto riguarda le attività commerciali non esercitate abitualmente come la CaV e il B&B, i punti da compilare dei modelli fiscali sono RL14 per il modello PF Persone Fisiche e D4 per il 730 ma senza optare per la cedolare secca, in entrambi i casi inserendo i redditi prodotti e le spese sostenute nel 2023.

Scadenze

Di seguito le scadenze previste per gli adempimenti degli intermediari del turismo relativi all’anno d’imposta 2023:

  • Certificazione Unica CU 2024 (quadro Locazioni brevi): 16 marzo 2024 (che essendo sabato slitta al 18 marzo*);
  • Comunicazione Locazioni Brevi CLB 2022: 30 giugno 2024 (che essendo domenica slitta al 1° luglio);
  • Modello 770/2024: 31 ottobre 2022.

La Certificazione CU 2024 Locazioni Brevi non è fra le forme di reddito come i redditi da lavoro autonomo professionali, per le quali è stata ammessa la trasmissione entro il 31 ottobre, come chiarito dalla Risoluzione n. 13/E del 4 marzo 2024. La scadenza della CU Locazioni Brevi è quindi confermata per il 18 marzo.

Come regolarizzare gli adempimenti omessi

Qualora non siano state presentate le comunicazioni previste (Certificazione Unica CU o Comunicazione CLB 2022), è suggeribile regolarizzare la situazione prima dell’invio del Modello 770/2024.

Si suggerisce la regolarizzazione anche per annualità precedenti: entrambe le comunicazioni CU e CLB consentono di presentare in modo tardivo anche le comunicazioni omesse per gli anni di imposta dal 2017 in poi.

Profili penali

Oltre alle ordinarie sanzioni per la mancata presentazione della certificazione e versamenti non effettuati, l’omesso versamento di ritenute dovute prevede anche una soglia di punibilità di 150.000 euro, superata la quale, ai sensi dell’articolo 10-bis del D.Lgs. 74/2000, è prevista la pena della reclusione da sei mesi a due anni per il rappresentante legale della società o titolare della ditta.

Tale sanzione e soglia si applicano anche nel caso di omesso versamento parziale su una quota dell’imponibile.

Sono naturalmente applicabili le altre sanzioni pecuniarie previste per i sostituti d’imposta.

DAC7

La disponibilità dei dati reddituali 2023 del DAC7 appena comunicati entro il 15 febbraio, relativi ai soggetti presenti sulle piattaforme OTA e, come chiarito dalle FAQ dell’Agenzia delle Entrate, anche su portali e account dei property manager, comporta ancora maggior interesse del Fisco sugli intermediari turistici per i loro adempimenti: certificazione CU, versamento delle ritenute sui redditi da locazioni brevi, comunicazione CLB.

Compilazione della certificazione CU2024 Locazioni Brevi

Soffermiamoci sui punti più specifici della certificazione CU locazioni brevi:

  • Numero dei contratti di locazione (è ammesso compilarlo per il totale annuale per proprietario) – punto 1
  • Unità immobiliare intera o parziale – punti 2 e 3
  • Durata del contratto (numero di giorni di locazione totali nell’anno) – punto 5
  • Dati catastali dell’immobile locato – punti da 14 a 18
  • Corrispettivo (l’imponibile) – punto 19
  • Ritenuta al 21%: riportare quanto trattenuto e versato col codice tributo 1919 durante il 2023 – punto 20
  • Locatore non proprietario – opzione prevista al punto 21.

Compilazione della CLB Comunicazione Locazioni Brevi

La CLB è un adempimento molto trascurato, che discende dalla stessa norma che ha introdotto tassazione, ritenuta e certificazione dei redditi da locazione breve: il DL 50/2017 art. 4 (https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id={2EDE8235-A582-4D43-B44B-7A62D72DEECF}&codiceOrdinamento=0000000000000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&articolo=Articolo%204)

Il modello è denominato CLB 2022 perché non viene aggiornato ogni anno, ma la sua numerazione dei campi è ancora allineata a quella dell’attuale modello CU, salvo naturalmente il punto 20 – ritenuta, che i soggetti che presentano la comunicazione CLB non devono dichiarare perché non sono tenuti ad applicare.

Ringraziamo l’autore Sergio Lombardi, testo estratto da https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2024/03/certificazione-cu2024-per-redditi-da-locazione-breve.html

ADEMPIMENTI FISCALI 2024

Approvati i nuovi modelli di dichiarazione e di certificazione dei redditi. Il 18 marzo si comincia con la CU 2024 – Scadenzario completo e riepilogo situazione DAC7

Con l’approvazione dei nuovi modelli di dichiarazione e certificazione dei redditi, inizia la stagione fiscale 2024, con la prima scadenza fissata al 18 marzo per la certificazione annuale CU 2024. E’ l’occasione per ricordare tutte le scadenze fiscali dell’anno. La CU 2024 locazioni brevi e il modello CLB sono disponibili alla fine dell’articolo.

REGOLARIZZAZIONE DELLE IMPOSTE NON VERSATE PER GLI ANNI PRECEDENTI

In vista della scadenza del 28 febbraio per la dichiarazione tardiva per il 2023, un breve riepilogo della situazione per chi non ha versato le imposte sui redditi da locazione breve e da strutture ricettive negli anni precedenti:

  1. Airbnb ha regolarizzato solo le proprie mancate ritenute per il 2017-2021. Questo non regolarizza le situazioni dei singoli host che non hanno versato imposte.
  2. I redditi non dichiarati dagli host dal 2017 in poi potranno ancora essere accertati dal Fisco per molti anni (v. tabella a fine articolo).
  3. Il termine per gli host per regolarizzare le imposte non versate negli anni precedenti non scade il 28/2/2024, ma è ancora possibile regolarizzare.
  4. Le azioni necessarie per regolarizzare dipendono dalla situazione individuale di ogni host e dalle dichiarazioni presentate o omesse.

Alla fine di questo articolo abbiamo anche riportato la tabella con i tempi di accertamento per le tasse non versate negli ultimi anni.

L’OMBRA DEL DAC7

Questa è la prima stagione fiscale in cui il Fisco conosce già i dati 2023 di tutti gli host e dei property manager. Il 29 febbraio infatti arriveranno all’Agenzia delle Entrate dagli altri Stati europei i dati DAC7 delle grandi piattaforme (Airbnb, Booking etc.), che si sommeranno a quelli già trasmessi in Italia col DAC7 da tutti gli intermediari.
Quest’anno c’è ancora maggiore attenzione sugli adempimenti fiscali degli host, tenuto conto delle recenti novità sul fronte Airbnb, con maxi transazione e ritenuta fiscale.
Se la comunicazione DAC7 non è stata presentata entro il 15 febbraio, per evitare le maxi sanzioni fino a 31.500 euro è ancora possibile presentare una comunicazione DAC7 tardiva entro il 15 maggio.
Se invece la comunicazione DAC7 va integrata con altre informazioni, è possibile presentare una comunicazione integrativa.
Attenzione se il file DAC7 è stato scartato, perché va ritrasmesso corretto entro 5 giorni o la comunicazione DAC7 sarà considerata omessa.

Ricordiamo che, secondo le FAQ dell’Agenzia delle Entrate sul DAC7, c’è obbligo di comunicazione DAC7 per i property manager, oltre che per le prenotazioni dirette fuori OTA, anche per tutte le prenotazioni ricevute sul canale OTA, quando l’account ha codice fiscale e Iban del property manager. Se non si presenta la comunicazione DAC7 in quel caso, il Fisco non riceverà tutte le informazioni richieste sui proprietari beneficiari dei pagamenti, e considererà tutto il reddito dell’account OTA come prodotto dal property manager.

IL CALENDARIO

La stagione fiscale 2024 per il settore turistico entra nel vivo il 18 marzo con la Certificazione CU 2024 per i redditi da locazione breve erogati da property manager, agenzie immobiliari, portali e altri intermediari, e passa attraverso altri adempimenti specialistici (CLB e dichiarazione imposta di soggiorno), per seguire poi il calendario generale degli adempimenti fiscali, che si chiude il 1° dicembre con il versamento del secondo acconto 2024. Alcune novità, come l’anticipo dell’invio telematico del modello PF 2024 al 30 settembre.

La Certificazione Unica 2024

Anche quest’anno il modello CU 2024 contiene fra i quadri della certificazione quello dedicato alle locazioni brevi (presente a fine articolo), dove compaiono tutte le informazioni anagrafiche, contrattuali, catastali e reddituali dei proprietari degli immobili.
Per i property manager e tutti gli intermediari, è importante non solo il rispetto delle regole sulla tassazione disposte dal DL 50/2017 art. 4 e chiarite dalla Circolare 24/E 2017 dell’Agenzia delle Entrate, ma anche la coerenza dei dati trasmessi nella certificazione CU 2024 con quelli del DAC7.

La CLB (Comunicazione Locazioni BrevI)

La CLB (comunicazione locazioni brevi) è un adempimento fiscale degli intermediari (property manager, agenti immobiliari, siti, portali) introdotto già dall’anno d’imposta 2017, alternativo alla certificazione CU. La CLB va presentata entro il 30 giugno (quest’anno 1° luglio) dall’intermediario quando non gestisce i pagamenti e contiene in sostanza le stesse informazioni della certificazione CU. Molti intermediari che decidono di non gestire pagamenti per semplificare, dimenticano questo adempimento, rischiando così sanzioni e accertamenti su di sé e sui proprietari gestiti.

Ringraziamo l’autore Sergio Lombardi Presidente dell’Osservatorio sul Turismo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, autore di Extra Book e docente di Extra Academy. Testo tratto da https://www.extralberghiero.it/tutti-gli-adempimenti-fiscali-per-locazioni-brevi-e-strutture-extralberghiere-edizione-2024-pt-1-cu-e-clb/6922/

PER LE LT RITENUTA SOLO A CHI SI IDENTIFICA

I portali telematici che “intermediano” le locazioni brevi operano le ritenute esclusivamente in capo ai soggetti che si sono identificati

Le recenti modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2024 all’art. 4 del DL 50/2017, in merito ai soggetti obbligati agli adempimenti relativi alla comunicazione dei dati delle locazioni brevi e al versamento delle ritenute sui canoni, forniscono lo spunto per un esame più approfondito di tali obblighi e dei riflessi in capo ai locatori.

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare sono obbligati a comunicare annualmente i dati relativi ai contratti e più precisamente nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto e l’importo del corrispettivo lordo nonché l’anno nel quale è avvenuta la locazione, l’indirizzo e i dati catastali degli immobili locati.

Queste informazioni, stante il termine di comunicazione previsto entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono, non confluiscono nella dichiarazione precompilata dei locatori, bensì serviranno ai fini dei successivi accertamenti reddituali.

Inoltre, gli intermediari residenti e quelli non residenti, come individuati in ultimo dall’art. 1 comma 63 della L. 213/2023, devono operare, in qualità di sostituti di imposta, una ritenuta del 21% qualora abbiano anche incassato il canone. La ritenuta va operata sull’ammontare dei corrispettivi lordi dovuti dal conduttore all’atto del pagamento di tali somme al locatore.

A partire dal 1° gennaio 2024, stante la duplicità di aliquote applicabili ai fini della tassazione (26% per la cedolare secca sulle locazioni brevi, salva la possibilità di optare per il 21% con riferimento a una unità immobiliare), la ritenuta sarà operata esclusivamente a titolo di acconto.

I corrispettivi e i canoni relativi alle locazioni brevi, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimen- to a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario, con le rispettive ritenute operate, devono confluire nella Certificazione Unica che il sostituto d’imposta deve consegnare al contribuente e trasmettere, entro il 16 marzo dell’anno successivo, all’Agenzia delle Entrate al fine di poter acquisire i dati necessari per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi. Un problema irrisolto, nel momento in cui ci si appoggia, per la pubblicizzazione degli immobili da adibire alle locazioni brevi e per l’incasso dei canoni, a portali specializzati in tale mercato, riguarda l’individuazione del proprietario. Infatti molti siti permettono di indicaridentificare proprietario,e, e identificare, un solo nominativo nei confronti del quale verrà comunicato l’intero canone corrisposto operata e certificata la ritenuta del 21%.

Nel caso in cui, però, l’immobile sia di proprietà di plurimi titolari, appare evidente che tale “procedura” non permette di rappresentare correttamente la situazione reddituale in quanto il canone e le ritenute dovrebbero essere rispettivamente imputati e operate pro quota in capo a tutti i contitolari della proprietà o di altro diritto reale.

Criticità con più proprietari se sul sito si può indicare un solo nominativo

Preso atto di questa “rigidità” dal parte del gestore del sito, per quanto riguarda la corretta imputazione dei redditi, occorrerà disattendere l’informazione fornita con la “precompilata” e indicare esclusivamente la propria quota di reddito.

Al riguardo l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 12 ottobre 2017 n. 24 (§ 3.2), ha precisato che, qualora il contratto di locazione sia “stipulato da uno solo dei comproprietari”, questi ultimi devono assoggettare a tassazione il reddito a essi imputabile pro quota in sede di dichiarazione, applicando la cedolare secca o il regime ordinario di tassazione.

Questa ipotesi potrebbe verificarsi, o comunque essere assimilabile, al caso, qui affrontato, in cui solo un comproprietario si identifichi nel portale e, quindi, operi per contro degli altri.

Per quanto riguarda la ritenuta, che in tale fattispecie verrà certificata interamente in capo al solo soggetto identificato, la medesima circolare n. 24/2017 precisa che solamente il comproprietario che ha stipulato il contratto di locazione (che corrisponde, nel nostro caso, al soggetto “che si è identificato nel portale”) potrà scomputare l’intera ritenuta subita dal proprio reddito complessivo o chiedere il rimborso della maggiore ritenuta subita sulla quota di reddito a lui non imputabile, nel caso in cui l’imposta dovuta sul reddito complessivo non sia capiente.

Pertanto, se, in presenza di più comproprietari, il portale permette l’identificazione di un solo soggetto, oppure il comproprietario decide, d’accordo con gli altri, per semplicità, di comunicare solamente i propri dati, ciascun locatore dovrà, nella dichiarazione dei redditi, indicare esclusivamente la propria quota di reddito, mentre la ritenuta verrà scomputata esclusivamente dal soggetto al quale è stata operata.

Quest’ultimo dovrà pertanto compensare finanziariamente gli altri soggetti per la quota non di sua competenza restituendo la quota loro spettante.

DAC7 prorogato al 15 febbraio

Incertezze normative e complessità informatiche alla base del rinvio.

Confermate le maxisanzioni

Sulla comunicazione dati del DAC7 è stata appena confermata la proroga al 15 febbraio con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. L’adempimento, che prevede, da parte di piattaforme e intermediari, la trasmissione dei dati fiscali del 2023 dei proprietari e dei titolari di strutture ricettive e locazioni turistiche, era previsto entro il 31 gennaio. Fra le movitazioni le difficoltà tecniche, le difficoltà informatiche nella creazione e nel controllo del file, oltre all’assenza di una applicazione web dell’Agenzia delle Entrate per compilare la comunicazione DAC7.

SOGGETTI OBBLIGATI

Le OTA, vere e proprie piattaforme digitali, hanno già trasmesso i dati anagrafici, reddituali, bancari e catastali di tutti gli host presenti sugli annunci, definiti venditori dalla normativa DAC7, e anche quelli dei property manager. I dati trasmessi dalle OTA all’estero verranno forniti all’Agenzia delle Entrate italiana entro il 29 febbraio dalle autorità fiscali dei Paesi in cui le OTA hanno sede legale (Irlanda per Airbnb, Olanda per Booking).

Essendo molto ampia la definizione di gestore della piattaforma, è stato analizzato il caso dei property manager e di tutti gli intermediari con account proprio, per verificarne gli obblighi DAC7. La posizione di Extralberghiero, che coincide con quella di AIGAB, è di considerare il property manager come gestore di piattaforma, perché soggetto in grado di fornire completo dettaglio sui dati delle transazioni effettuate per conto del venditore, sulla propria piattaforma o sulla porzione di piattaforma OTA gestita. Nessun adempimento DAC7 è invece previsto per i co-host che operano nell’account del proprietario.

L’assenza di segnalazione DAC7 da parte del property manager, oltre a fargli rischiare le maxi sanzioni fino a 31.500 euro, non consente al Fisco di ricevere i dati dei proprietari di immobili presenti sugli account OTA e quelli delle prenotazioni dirette sulle piattaforme del property manager. Inoltre la mancata comunicazione può creare pericolose presunzioni sul reale reddito prodotto dal property manager.

Esempio: un property manager ha un account Airbnb che nel 2023 ha prodotto reddito per un milione di euro, di cui la quota del PM (commissioni) è solo di 250 mila euro, mentre la quota dei proprietari è di 750 mila euro.
Airbnb comunicherà al Fisco per il DAC7 un milione di euro di reddito con la denominazione, il codice fiscale e l’Iban del property manager, che invece ha dichiarato con la sua dichiarazione dei redditi solo 250 mila euro.

ESCLUSIONE PER I PM?

I property manager possono presentare comunicazione di esclusione dal DAC7? Se sono soggetti obbligati per i motivi che abbiamo descritto (piattaforma propria o porzione di piattaforma OTA gestita), i PM non possono presentare comunicazione di esclusione.
La comunicazione di esclusione vale SOLO per le piattaforme e PM che gestiscono SOLO alberghi con più di 2000 prenotazioni all’anno.
Inviare la comunicazione di esclusione senza essere esclusi comporta comunque la maxi sanzione da 31.500 euro per omessa dichiarazione DAC7, oltre a dichiarare il falso.

IL PROBLEMA DEL SOFTWARE

A differenza di altri adempimenti, attualmente il DAC7 non ha un software scaricabile o una applicazione web dell’Agenzia delle Entrate. Questo al momento rende impossibile compilare la comunicazione o assemblare file diversi provenienti dai diversi canali in cui opera. Inoltre, pochissimi gestionali sono in grado di creare il file DAC7.
Si segnalano infine problemi di diagnostica (i messaggi di errore sono in inglese) e di autenticazione file per l’intermediario.

NIENTE ESCLUSIONI PER I PICCOLI

C’è una corrente di pensiero che sostiene che i dati gli host che registrano un basso volume di affari non verranno comunicati all’interno delle comunicazione del DAC7. E’ falso: da una attenta analisi del decreto, anche in versione originale inglese sull’Official Journal of the European Union (la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea), il comma a cui si si riferice, vale a dire l’esclusione sotto le 20 operazioni e i 3.000 euro riguarda solo la vendita di beni (e-commerce) e non i servizi come il turismo. Restano escluse dal DAC7 invece le strutture ricettive con più di 2000 locazioni di immobili, dimensione applicabile solo al settore alberghiero e ai più grandi e fortunati affittacamere.

COSA FARE FINO ALLA SCADENZA DEL 15 FEBBRAIO

I property manager che non hanno ancora presentato la comunicazione DAC7 non devono trascurare la nuova scadenza di metà febbraio, e presentare la comunicazione per evitare le maxi sanzioni fino a 31.500 euro e i controlli del Fisco.
I PM dovranno verificare se il proprio gestionale genera il file in formato DAC7, per poi trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate entro il nuovo termine del 15 febbraio.
I dati da comunicare sono tutti quelli delle prenotazioni dirette gestiti attraverso la propria piattaforma (anche se presa in licenza, come i siti web dei PMS), e anche i dati delle prenotazioni intermediate da OTA, se l’account OTA ha solo i propri dati e non quelli dei proprietari.
Quelli che non hanno un gestionale che crea il file DAC7 dovranno sperare in un nuovo software, cosa possibile perché l’assenza di software è stata comunicata al MEF fra le criticità nella richiesta di proroga.
I compensi ai proprietari vanno trasmessi al netto e devono coincidere con la somma dei bonifici, mentre spese, commissioni e tasse vanno esposte separatamente.
Appena la proroga sarà ufficiale, la pubblicheremo. Continuate a seguire la pagina di Extralberghiero.it per aggiornamenti sul DAC7.

Estratto da https://www.extralberghiero.it/incrocio-dei-dati-fiscali-il-dac7-prorogato-al-15-febbraio/6838/ autore Sergio Lombardi

QUANDO SARA’ ASSEGNATO IL CODICE CIN

In seguito alla pubblicazione del DL Anticipi e della relativa riforma degli affitti brevi si sono moltiplicate le richieste in rete su come ottenere il nuovo codice identificativo nazionale da esporre negli annunci e sullo stabile: il CIN. Addirittura ci sono aziende che pubblicizzano online il loro servizio per richiedere un codice che in realtà non è ancora attivo. Per questo il Ministero del Turismo è dovuto intervenire per precisare meglio quello che in parte era già scritto nel decreto: la normativa del CIN entra in vigore 60 giorni dalla pubblicazione online della piattaforma per la richiesta del codice stesso, e al momento non abbiamo una data di pubblicazione della piattaforma.

Il ministero infatti scrive: “In merito alla disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del Codice Identificativo Nazionale, si comunica che la procedura telematica di assegnazione del CIN da parte del Ministero del turismo, prevista dall’art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, non è ancora entrata in esercizio. Il Ministero sta operando al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla nuova normativa e ne darà comunicazione con Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero del turismo. In ogni caso, ai sensi del comma 15, art. 13-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, gli obblighi e le sanzioni in materia di CIN si applicheranno a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato Avviso”.

Fino a che non sarà operativo il CIN, i titolari delle strutture ricettive e i locatori di unità immobiliari per finalità turistiche o di immobili in locazione breve sono tenuti a rispettare le normative regionali attualmente vigenti e, pertanto, a continuare ad utilizzare il Codice regionale o provinciale, laddove previsto nonché, nel caso di nuove strutture o di nuove attività di locazione, a richiedere l’assegnazione dello stesso all’ente territoriale di competenza. Quando poi entrerà in vigore il CIN, nei territori in cui è già previsto un codice locale, saranno le regioni a convertirlo automaticamente in CIN mediante l’aggiunta di un prefisso e a comunicarlo ai destinatari

Tratto da https://www.extralberghiero.it/quando-sara-assegnato-il-codice-cin-le-precisazioni-del-ministero-del-turismo/6784/

NO RITENUTA PER EXTRA ALBERGHIERO NON IMPRENDITORIALE

Ringraziamo Extra che, con l’aiuto di Sergio Lombardi, ha creato un template di email personalizzato per affrontare un problema abbastanza frequente: le ritenute fiscali impropriamente applicate sui pagamenti Airbnb delle STRUTTURE EXTRA-ALBERGHIERE (come Case Vacanze e Bed&Breakfast) NON IMPRENDITORIALI italiane, per le quali la cedolare secca non è ammessa, ovviamente nelle regioni dove queste tipologie non sono imprenditoriali.

N.B: il testo non è valido per locazioni turistiche e altre attività soggette a cedolare secca.

Se vi trovate in una situazione simile, dove i pagamenti ricevuti da Airbnb sono soggetti a tassazioni non applicabili secondo le normative italianequesto template è per voi.

È stato specificamente redatto per aiutarvi a comunicare efficacemente con Airbnb, chiedendo la corretta applicazione delle norme fiscali italiane relative alla vostra specifica attività di host con struttura ricettiva non imprenditoriale.

Potete scaricare questo template dalla sezione Documenti/Files utili del nostro sito, personalizzarlo secondo le vostre esigenze particolari e utilizzarlo come testo della Pec (non come allegato) da inviare ai destinatari indicati – società del Gruppo Airbnb, firmando il messaggio col vostro nome e cognome.

L’uso di questo modello può semplificare la vostra comunicazione con Airbnb, garantendo che le vostre preoccupazioni vengano affrontate in modo chiaro ed efficiente.

Avvertenze

Il testo fornito è un template valido solo per STRUTTURE EXTRALBERGHIERE NON IMPRENDITORIALI come Case Vacanze e Bed&Breakfast, per le quali la cedolare secca non è ammessa. Il testo non è valido per locazioni turistiche e altre attività soggette a cedolare secca. Per essere efficace, la comunicazione va inviata via Pec a tutti gli indirizzi indicati, e la Scia per Casa Vacanze o Bed&Breakfast va sempre allegata alla Pec. Associazione Extra, Sergio Lombardi e Associazione Locatori Turistici Veneto declinano ogni responsabilità per utilizzo improprio del testo, sia ai fini fiscali che nel rapporto con Airbnb e di conseguenza ogni responsabilità per eventuali ritardi nel pagamento dei compensi o sospensioni dell’annuncio.

I PORTALI E LA TASSAZIONE, SCHEMA RIASSUNTIVO

In questo schema vengono riassunte le varie tipologie di tassazione, nella prima colonna sono elencate le strutture ricettive, nella seconda il tipo di reddito che generano e nella terza la tassazione a cui sono soggette, in base alla situazione personale dei gestori.