DICHIARAZIONE IMPOSTA SOGGIORNO 2022 AGENZIA DELLE ENTRATE

L’adempimento unico annuale per l’imposta di soggiorno va assolto entro il 30 giugno 2023. Apertura piattaforma l’8 maggio. L’obbligo vale anche per property manager, agenzie immobiliari e locazioni turistiche

AGGIORNAMENTO DEL 9/5/2023
Il MEF Dipartimento Finanze ha emesso un comunicato confermando che dall’8 maggio è disponibile l’applicazione web per la Dichiarazione dell’imposta di soggiorno per l’anno di imposta 2022.
Il comunicato è presente a fine articolo.

Dopo il travagliato cambio di formato che nel 2022 ha tenuto tutti inchiodati allo schermo per capire a chi e quando dichiarare i dati annuali dell’imposta di soggiorno, si avvicina anche nel 2023 la scadenza della dichiarazione annuale, con grandissima attenzione di tutti gli operatori turistici sull’argomento.

TERMINI

La dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno va presentata entro il 30 giugno 2023.

PIATTAFORMA DI PRESENTAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO

La dichiarazione va presentata sull’applicazione web rilasciata l’anno scorso nell’area servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, selezionando fra i servizi “Dichiarazione telematica per l’imposta di soggiorno”.
La piattaforma consente dall’8 maggio di presentare le dichiarazioni relative al 2022, mentre è ancora attiva ora per le dichiarazioni tardive e rettificative per il 2020 e 2021.

OGGETTO DELL’ADEMPIMENTO

I dati dell’imposta di soggiorno da dichiarare entro il 30 giugno sono quelli relativi all’anno 2022.
Se sono state omesse lo scorso anno le dichiarazioni 2020 e 2021, o se si intende rettificare i dati trasmessi, il termine è sempre il 30 giugno 2023 e la piattaforma è la medesima.

SANZIONI

Per l’omessa o infedele presentazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’imposta di soggiorno dovuta annualmente.
Attenzione: per imposta di soggiorno si intende quella totale movimentata, non solo quella riscossa, che attualmente è minimale, visti gli accordi di Airbnb con numerosi comuni fra i circa mille che applicano questa imposta.
Si raccomanda quindi di non rischiare le maxisanzioni e di adempiere all’obbligo nei termini, mettendo a posto se necessario con l’occasione anche la situazione 2020 e 2021, perché quei dati verranno presto incrociati con quelli dei comuni e dei portali OTA, anche sul nuovo sistema di informazioni fiscali DAC7. Per verificare se siete obbligati o esonerati per il 2020-2021, verificate le FAQ del MEF presenti alla fine di questo articolo, mentre per il 2022 sono obbligati tutti i soggetti.

SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE

A differenza del Modello 21 e della equipollenza transitoria dell’anno scorso, questa nuova dichiarazione è obbligatoria anche per le locazioni turistiche.
Se la depenalizzazione dell’imposta di soggiorno ha eliminato la figura dell’agente contabile, oggi con l’equiparazione come responsabili d’imposta, i titolari di strutture ricettive e di locazioni turistiche sono tutti tenuti a presentare la nuova dichiarazione annuale

Quest’anno non contano le comunicazioni periodiche al comune (mensili, bimestrali, trimestrali…), o quelle annuali che alcuni comuni hanno comunque preteso: per ora non ci sono esoneri dalla nuova dichiarazione del 30 giugno.
Lo chiariscono in modo lapidario le FAQ nn. 8 e 9, che distinguono il 2020-2021 (periodo di introduzione del nuovo formato e quindi di tolleranza) dall’anno 2022.
Considerato che per il 2020-2021 si trattava del primo anno di applicazione, i soggetti che avevano già presentato una dichiarazione/comunicazione al comune, non sono stati per quelle annualità obbligati a presentare la nuova dichiarazione annuale.
Ma “al di fuori di tale caso (e quindi dal 2022), è chiaro che il contribuente dovrà utilizzare esclusivamente il nuovo modello ministeriale per la dichiarazione dell’imposta o del contributo di soggiorno“.
Addirittura, la dichiarazione deve essere comunque presentata anche in assenza di presenze nell’anno 2022, al fine di consentire al comune lo svolgimento dell’attività di controllo (FAQ n. 27).
Resta da verificare se i soggetti con un unico intermediario non residente che sicuramente non presenterà la dichiarazione annuale (il portale OTA), sono ancora esonerati, parzialmente esonerati o tenuti alla presentazione. La FAQ n. 27 in questo sembra contraddire le FAQ nn. 6 e 7.

PROPERTY MANAGER

Mentre si comincia a parlare di riconoscimento della professione (ma la strada è ancora molto lunga), i property manager che operano in mandato sono obbligati a presentare una doppia dichiarazione: una per conto dei propri clienti e un’altra come intermediari, tra l’altro una dichiarazione per ogni comune in cui sono presenti gli immobili.
Purtroppo nello schema attuale i property manager possono trasmettere solo la propria dichiarazione e non quelle dei proprietari. I property manager non possono infatti selezionare nella dichiarazione annuale nel portale Agenzia Entrate l’opzione intermediari, che è riservata solo agli intermediari fiscali autorizzati, cioè ai commercialisti e ai CAF. La presentazione da parte di property manager, co-host e altri intermediari turistici, della dichiarazione dell’imposta di soggiorno dei clienti selezionando l’opzione “intermediari” comporterebbe, oltre alle sanzioni per esercizio abusivo della professione, anche la nullità della dichiarazione dei singoli proprietari, che riceverebbero così comunque le maxi sanzioni dal 100% al 200%. I medesimi obblighi e limitazioni valgono per gli altri soggetti che gestiscono prenotazioni (agenzie immobiliari, portali, app e intermediari di fatto).

CRITICITÀ DELLA COMPILAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO

La compilazione della dichiarazione lo scorso anno ha evidenziato diversi punti di difficoltà, fra cui il formato trimestrale dei dati, la ripartizione per comune e l’impossibilità di gestire tariffe variabili o forfettarie, previste da alcuni comuni.
Altro passaggio delicato è stato quello delle dichiarazioni multiple (v. FAQ).
Per un ripasso, a fine articolo trovate anche le istruzioni del modello.
Preparate i dati e lo Spid, perché il 30 giugno si avvicina!

Ringraziamo Sergio Lombardi, Presidente dell’Osservatorio sul Turismo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, autore di Extra Book e docente di Extra Academy

https://www.extralberghiero.it/il-ritorno-del-modello-22-scadenze-istruzioni-sanzioni-e-faq/5390/

IL DAC7 ORA È LEGGE E RIGUARDA TUTTI

Recepito nel nostro ordinamento il DAC7. Numerose le categorie monitorate o obbligate al monitoraggio. Rivoluzione nei contratti di property management e di hosting

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva DAC7 sulle piattaforme digitali, comprese quelle turistiche.
Diventa ora impossibile evadere le tasse per gli host e co-host delle locazioni turistiche e strutture turistiche che operano online, ma anche per tutti gli intermediari (property manager, portali, app, agenzie immobiliari) e host di esperienze.
Rivediamo insieme le nuove regole e i principali impatti sugli operatori, emersi in occasione del primo convegno in Italia sul DAC7, organizzato dall’Osservatorio sul Turismo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma.

La nuova direttiva comunitaria obbliga tutte le piattaforme digitali in Europa a trasmettere al Fisco tutti i dati dal 1/1/2023 sulle transazioni, completi di nominativi dei beneficiari dei pagamenti, codici fiscali, dati catastali degli immobili, coordinate (Iban) del conto bancario e informazioni complete sulle altre opzioni di pagamento (Paypal, carte virtuali e conti esteri), ed anche tutte le proprie commissioni e provvigioni. Nel precedente articolo sul DAC7 abbiamo parlato delle categorie a rischio a causa dell’attuale organizzazione dei dati sui titolari degli account presenti sui portali OTA.

Sono coinvolte nel monitoraggio DAC7 tutte le categorie del turismo extralberghiero. I dati trasmessi all’Agenzia delle Entrate riguardano:

  • Host
  • Co-Host
  • Property Manager
  • Portali
  • App
  • Agenti immobiliari
  • Experience

CATEGORIE ESCLUSE DAL DAC7

I dati dei piccolissimi operatori e di quelli grandissimi non sono compresi nel monitoraggio DAC7.
Sono infatti esclusi dalla comunicazione dei dati:

  • i soggetti con meno di trenta prenotazioni all’anno o con meno di 2.000 euro di incassi lordi;
  • i soggetti con più di duemila prenotazioni.

PORTALI E INTERMEDIARI: RIVOLUZIONE NEI CONTRATTI

Sia i property manager che i gestori di piattaforme ed app su cui vengono pubblicati gli annunci con gli immobili turistici dovranno introdurre specifiche clausole nei contratti con gli host. Se ciò non viene fatto, sono previste sanzioni per garantire il rispetto delle procedure e degli obblighi di comunicazione.
In particolare, l’intermediario turistico (property manager, titolare del portale o dell’app, agente immobiliare), è obbligato ad inserire nel contratto con l’host una clausola unilaterale in base alla quale, se l’host non fornisce le informazioni richieste dopo la richiesta iniziale e soli due solleciti, il profilo dell’host viene chiuso e viene vietato di reiscriversi alla piattaforma.
Sanzione alternativa: la piattaforma trattiene i compensi dell’host e non li eroga finché non vengono fornite le informazioni richieste.

E’ facile comprendere che tutti i portali e property manager dovranno adeguare i loro contratti e le loro procedure, a causa di:

  • severità delle sanzioni,
  • universo degli host monitorati (praticamente tutti),
  • vastità delle informazioni richieste (nominativi dei beneficiari dei pagamenti, codici fiscali, dati catastali degli immobili, coordinate Iban del conto bancario e informazioni complete sulle altre opzioni di pagamento – Paypal, carte virtuali e conti esteri).

EXPERIENCE E AUTORIZZAZIONI DEL DAC7

Le segnalazioni DAC7 dei portali obbligati (Airbnb Experience, GetYourGuide e simili) faranno emergere molte attività di travel experience sommerse.
Si segnala con l’occasione nelle ultime settimane una forte riduzione della presenza di Airbnb nel mercato delle travel experience, con il portale Airbnb Experience messo in secondo piano e l’impossibilità di pubblicare nuove esperienze sulla piattaforma.
Oltre a contestazioni fiscali sui redditi non dichiarati, gli operatori delle esperienze (Experience Host) che non hanno tutte le autorizzazioni a posto per la loro attività, rischiano anche sanzioni amministrative.
Per inquadrare la forma di reddito prodotta dai “segnalati” DAC7, l’Agenzia delle Entrate effettuerà delle verifiche presso le Camere di Commercio, in molti casi senza trovare attività registrate.
Una bella stratificazione di sanzioni, perché quando le attività generano redditi importanti, possono essere considerate comunque professionali anche se non sono ufficiali, e quindi vedersi contestata l’applicazione dell’Iva. Ciò vale anche per le experience, oltre che per l’hospitality.

L’autore dell’articolo sta monitorando la direttiva DAC7 dal 2020.

Ringraziamo Sergio Lombardi, Presidente dell’Osservatorio sul Turismo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, autore di Extra Book e docente di Extra Academy

https://www.extralberghiero.it/il-dac7-ora-e-legge-e-riguarda-tutti-host-co-host-property-manager-experience-e-portali/5319/?fbclid=IwAR3WZDiFU9AOrNFELQV3yJE4pjW9V1ZFy1GrGGZiJZu4PMViesB3p1y_WxM

IN SARDEGNA LA PRIMA CONTESTAZIONE CON INCROCIO DEI DATI FISCALI

Ecco il primo caso in Italia di incrocio dei dati fiscali con il sistema SIATEL e la relativa prima contestazione. Sanzioni severe e termini molto ampi per le contestazioni da parte dei Comuni

Trema il sommerso dell’extralberghiero: è infatti già operativo l’incrocio dei dati fiscali per le strutture ricettive e per le locazioni turistiche che mette in relazione pernottamenti e versamenti dell’imposta di soggiorno. La Skynet del Fisco ha preso coscienza, l’intelligenza artificiale dell’anagrafe tributaria è ora in grado di associare le comunicazioni ad Alloggiati Web con i dati sull’imposta di soggiorno dichiarata e versata ai Comuni, e di conseguenza ricavando i dati sull’imposta non dichiarata o versata.
Abbiamo visionato in anteprima la prima contestazione in Italia basata sul sistema SIATEL, datata 7 aprile 2023, con cui un Comune della Sardegna comunica ad una struttura ricettiva che l’esame dei dati ha “evidenziato un consistente numero di presenze di ospiti nel corso della stagione turistica 2022 nei mesi da aprile a ottobre in numero significativamente superiore rispetto al numero dei pernottamenti tassabili dichiarati a questo comune al fine dell’imposta di soggiorno“. (v. documento a fine articolo)

TERMINI DI ACCERTAMENTO

La contestazione inviata al gestore della struttura, che è rimasto naturalmente molto sorpreso, era prevista dal Decreto Crescita (DL 34/2019), che istituì la banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi.

Esattamente quattro anni dopo, il sistema di incrocio dei dati oggi è attivo, consentendo ai comuni che applicano l’imposta di soggiorno di contestare i minori versamenti ai titolari di strutture e di locazioni.
Mentre le comunicazioni SIATEL sono rapidissime (si contesta ad aprile 2023 già l’intero anno 2022), i tempi in cui l’accertamento è possibile sono molto lunghi, partendo da cinque anni per il termine ordinario, fino a sette anni nel caso di dichiarazioni omesse o mendaci (infedeli). E’ da aggiungere infine il periodo di sospensione degli accertamenti previsto a causa del Covid, per un totale che supera gli otto anni.

SANZIONI DELLA PRIMA CONTESTAZIONE

Nel documento completo, il comune sardo che ha avviato questa operazione di compliance ricorda al titolare della struttura che, oltre alle salate sanzioni fiscali e amministrative, possono essere applicabili anche le sanzioni penali, e minaccia di comunicare la malversazione della struttura ricettiva all’Autorità Giudiziaria. Occorrerà verificare se la Procura competente è fra i “falchi” che ritengono ancora oggi applicabili le sanzioni penali previste per il peculato e per gli agenti contabili. In ogni caso, è sempre consigliabile di evitarsi un processo penale, soprattutto se per poche centinaia di euro.

PERCHE’ ALLOGGIATI WEB?

Perché proprio Alloggiati Web, il portale del Min. Interno, è stato individuato come base per l’incrocio dei dati fiscali? Probabilmente perché è l’adempimento in cui anche gli irregolari sono più regolari. Infatti, anche i titolari di strutture e locazioni che tengono per sé l’imposta di soggiorno riscossa e magari non pagano le tasse, presentano le comunicazioni alla Questura, credendo così ingenuamente di evitare conseguenze penali. Peccato che la violazione del TULPS per omessa comunicazione Alloggiati Web prevede come pena tre mesi di arresto, mentre il peculato per mancato o parziale riversamento dell’imposta di soggiorno prevede fino a dieci anni e sei mesi di reclusione e si prescrive in oltre dodici anni. Questo, senza considerare il penale fiscale che viene attivato per le violazioni nelle altre imposte (ritenute, imposte dirette e Iva) oltre certe soglie.

E LE ALTRE IMPOSTE?

Lo stesso decreto del 2019 prevedeva che “Tali dati sono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi del DL 50/2017 (Property Manager, Portali, Agenti Immobiliari) ai fini dell’analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali.
Nel linguaggio del Fisco, ciò significa che i dati ricevuti dalla Questura attraverso il portale Alloggiati Web vengono incrociati con le certificazioni e le ritenute degli intermediari. Un incrocio più complesso di quello con l’imposta di soggiorno, che si giustifica, a causa della posta in gioco: varie imposte dirette (Irpef, Ires, Irap, cedolare, forfettaria), oltre all’Iva. Ma le situazioni macroscopiche sono comunque semplici da scoprire. Basta pensare a chi ha presentato i dati alla Questura, ma ha omesso del tutto la dichiarazione o ha “dimenticato” di dichiarare i redditi della sua attività turistica nell’apposito quadro della dichiarazione: ora con l’incrocio dei dati gli “invisibili” al Fisco non sono più invisibili.

L’UNICA SOLUZIONE

Alla luce della situazione e degli strumenti nelle mani del Fisco, ormai potentissimi, dopo aver verificato che le contestazioni sono fondate, se non sono state ancora irrogate le sanzioni piene (30% per omesso pagamento) e quelle per omesse dichiarazioni periodiche e/o annuali, l’unica strada è quella del ravvedimento operoso, che è applicabile anche per l’imposta di soggiorno e riduce le sanzioni fino all’1%-5%. Oltre a versare con sanzioni ridotte, se è ancora possibile, è necessario presentare al Comune le comunicazioni periodiche dell’imposta di soggiorno aggiornate e i Modelli 21 di tutti gli anni da regolarizzare. Per le imposte dirette, oltre al ravvedimento vanno presentate per gli anni da regolarizzare le dichiarazioni tardive o integrative su modello Redditi PF per le persone fisiche, o su diversa modulistica, se le omissioni riguardano società di persone o di capitale.

Ringraziamo Sergio Lombardi, Presidente dell’Osservatorio sul Turismo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, autore di Extra Book e docente di Extra Academy

https://www.extralberghiero.it/extralberghiero-in-sardegna-la-prima-contestazione-con-incrocio-dei-dati-fiscali/5491/?fbclid=IwAR1OnibGSSQ_KKSfi5n_NE6aP8GuA3S0v2zWCwv9B6tO7-s9kNZQzqVx5w4

FACCIAMO IL CHECK SULLE FROTTOLE RIGUARDANTI LE LOCAZIONI TURISTICHE

In questo articolo, tratto dal sito di Airbnb, viene smontata la narrazione creata negli ultimi mesi dai mezzi di comunicazione sulle locazioni turistiche.

Affermazioni ripetute continuamente, senza mai una verifica, accettando acriticamente una tesi che viene da chi ha interesse alla limitazione della concorrenza.

I problemi riguardanti la penuria di case disponibili per l’affitto o la perdita di residenti, fenomeno che riguarda poche città d’arte, risalgono a molto prima della nascita degli affitti brevi e affondano le radici in altre cause.

Purtroppo l’informazione oggi non assolve più il compito di ricerca, ma sposa una tesi di parte acriticamente.

I risultati del sondaggio sono li trovate su questo link: https://www.airbnb.it/e/facciamoilcheck

MODELLO 22 ANNO 2023

L’adempimento unico annuale per l’imposta di soggiorno va assolto entro il 30 giugno 2023. Apertura piattaforma ad inizio maggio. L’obbligo vale anche per property manager, agenzie immobiliari e locazioni turistiche

Dopo il travagliato cambio di formato che nel 2022 ha tenuto tutti inchiodati allo schermo per capire a chi e quando dichiarare i dati annuali dell’imposta di soggiorno, si avvicina anche nel 2023 la scadenza della dichiarazione annuale, con grandissima attenzione di tutti gli operatori turistici sull’argomento.

TERMINI

La dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno va presentata entro il 30 giugno 2023.

PIATTAFORMA DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione va presentata sull’applicazione web rilasciata l’anno scorso nell’area servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, selezionando fra i servizi “Dichiarazione telematica per l’imposta di soggiorno”.
La piattaforma consentirà presto (si parla di inizio maggio) di presentare le dichiarazioni relative al 2022, mentre è ancora attiva ora per le dichiarazioni tardive e rettificative per il 2020 e 2021.

OGGETTO DELL’ADEMPIMENTO

I dati dell’imposta di soggiorno da dichiarare entro il 30 giugno sono quelli relativi all’anno 2022.
Se sono state omesse lo scorso anno le dichiarazioni 2020 e 2021, o se si intende rettificare i dati trasmessi, il termine è sempre il 30 giugno 2023 e la piattaforma è la medesima.

SANZIONI

Per l’omessa o infedele presentazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’imposta di soggiorno dovuta annualmente.
Attenzione: per imposta di soggiorno si intende quella totale movimentata, non solo quella riscossa, che attualmente è minimale, visti gli accordi di Airbnb con numerosi comuni fra i circa mille che applicano questa imposta.
Si raccomanda quindi di non rischiare le maxisanzioni e di adempiere all’obbligo nei termini, mettendo a posto se necessario con l’occasione anche la situazione 2020 e 2021, perché quei dati verranno presto incrociati con quelli dei comuni e dei portali OTA, anche sul nuovo sistema di informazioni fiscali DAC7. Per verificare se siete obbligati o esonerati per il 2020-2021, verificate le FAQ del MEF presenti alla fine di questo articolo, mentre per il 2022 sono obbligati tutti i soggetti.

SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE

A differenza del Modello 21 e della equipollenza transitoria dell’anno scorso, questa nuova dichiarazione è obbligatoria anche per le locazioni turistiche.
Se la depenalizzazione dell’imposta di soggiorno ha eliminato la figura dell’agente contabile, oggi con l’equiparazione come responsabili d’imposta, i titolari di strutture ricettive e di locazioni turistiche sono tutti tenuti a presentare la nuova dichiarazione annuale (che alcuni chiamano Modello 22 anche a seguito dei nostri articoli in cui lo abbiamo così soprannominato quando era ancora in approvazione).
Quest’anno non contano le comunicazioni periodiche al comune (mensili, bimestrali, trimestrali…), o quelle annuali che alcuni comuni hanno comunque preteso: per ora non ci sono esoneri dalla nuova dichiarazione del 30 giugno.
Lo chiariscono in modo lapidario le FAQ nn. 8 e 9, che distinguono il 2020-2021 (periodo di introduzione del nuovo formato e quindi di tolleranza) dall’anno 2022.
Considerato che per il 2020-2021 si trattava del primo anno di applicazione, i soggetti che avevano già presentato una dichiarazione/comunicazione al comune, non sono stati per quelle annualità obbligati a presentare la nuova dichiarazione annuale.
Ma “al di fuori di tale caso (e quindi dal 2022), è chiaro che il contribuente dovrà utilizzare esclusivamente il nuovo modello ministeriale per la dichiarazione dell’imposta o del contributo di soggiorno“.
Addirittura, la dichiarazione deve essere comunque presentata anche in assenza di presenze nell’anno 2022, al fine di consentire al comune lo svolgimento dell’attività di controllo (FAQ n. 27).
Resta da verificare se i soggetti con un unico intermediario non residente che sicuramente non presenterà la dichiarazione annuale (il portale OTA), sono ancora esonerati, parzialmente esonerati o tenuti alla presentazione. La FAQ n. 27 in questo sembra contraddire le FAQ nn. 6 e 7.

PROPERTY MANAGER

Mentre si comincia a parlare di riconoscimento della professione (ma la strada è ancora molto lunga), i property manager che operano in mandato sono obbligati a presentare una doppia dichiarazione: una per conto dei propri clienti e un’altra come intermediari, tra l’altro una dichiarazione per ogni comune in cui sono presenti gli immobili.
Purtroppo nello schema attuale i property manager possono trasmettere solo la propria dichiarazione e non quelle dei proprietari. I property manager non possono infatti selezionare nella dichiarazione annuale nel portale Agenzia Entrate l’opzione intermediari, che è riservata solo agli intermediari fiscali autorizzati, cioè ai commercialisti e ai CAF. La presentazione da parte di property manager, co-host e altri intermediari turistici, della dichiarazione dell’imposta di soggiorno dei clienti selezionando l’opzione “intermediari” comporterebbe, oltre alle sanzioni per esercizio abusivo della professione, anche la nullità della dichiarazione dei singoli proprietari, che riceverebbero così comunque le maxi sanzioni dal 100% al 200%. I medesimi obblighi e limitazioni valgono per gli altri soggetti che gestiscono prenotazioni (agenzie immobiliari, portali, app e intermediari di fatto).

CRITICITA’

La compilazione della dichiarazione lo scorso anno ha evidenziato diversi punti di difficoltà, fra cui il formato trimestrale dei dati, la ripartizione per comune e l’impossibilità di gestire tariffe variabili o forfettarie, previste da alcuni comuni.
Altro passaggio delicato è stato quello delle dichiarazioni multiple (v. FAQ).
Per un ripasso, a fine articolo trovate anche le istruzioni del modello.
Preparate i dati e lo Spid, perché il 30 giugno si avvicina!

Ringraziamo Sergio Lombardi è Presidente dell’Osservatorio sul Turismo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, autore di Extra Book e docente di Extra Academy

https://www.extralberghiero.it/il-ritorno-del-modello-22-scadenze-istruzioni-sanzioni-e-faq/5390/?fbclid=IwAR1KFRGnFizALhNvrRczG0rLWXW7paPvCJtebbjV4J1WbxnVMEMgCuDA-8w

 

COME FUNZIONA L’ALGORITMO DI AIRBNB

Airbnb utilizza un algoritmo per generare risultati di ricerca interessanti per gli ospiti. L’algoritmo analizza i milioni di annunci su Airbnb per trovare quelli giusti per ogni ricerca. Gli ospiti inseriscono i criteri di ricerca e l’algoritmo restituisce gli annunci che rispondono a tali criteri.

MettE a disposizione molti filtri per aiutare gli ospiti a perfezionare i risultati di ricerca. L’algoritmo tiene conto di molti fattori per determinare come ordinare i risultati di ricerca, ma alcuni fattori hanno un impatto maggiore di altri.

  • Qualità. L’algoritmo tiene conto di molte caratteristiche per valutare la qualità, tra cui le foto, le recensioni e le caratteristiche dell’annuncio. Gli annunci di qualità superiore tendono a ottenere posizioni più alte nei risultati di ricerca.
  • Popolarità. L’algoritmo valuta la popolarità di un annuncio utilizzando una vasta gamma di informazioni, tra cui il modo in cui gli ospiti interagiscono con l’annuncio e la frequenza con cui l’alloggio viene prenotato. Esempi di interazione degli ospiti con un annuncio includono la frequenza con cui gli ospiti lo salvano nella loro lista dei desideri, la frequenza con cui gli ospiti prenotano e la frequenza con cui gli ospiti inviano messaggi all’host. Gli annunci più popolari tendono a ottenere posizioni migliori nei risultati di ricerca.
  • Prezzo. Per determinare quanto sia interessante il prezzo di un annuncio, l’algoritmo tiene conto di vari dati sul prezzo, tra cui il confronto tra il prezzo dell’annuncio e il prezzo di annunci simili nell’area per le date specificate. Gli annunci con un prezzo inferiore rispetto ad altri annunci simili, cioè altri annunci nell’area con capacità di ospitare simile e servizi simili, tendono a ottenere posizioni migliori nei risultati di ricerca.

Questo comporta che i nuovi annunci abbiano bisogno di un po’ di tempo per arrivare nelle prime posizioni, all’inizio un aiuto lo danno i prezzi dinamici, che se da un lato comportano un minore guadagno dall’altro permettono all’annuncio di diventare popolare e aumentare la visibilità.

Il minore guadagno iniziale deve essere visto come un investimento a lungo termine sulla propria attività e va considerato.

L’algoritmo incentiva anche la varietà nei risultati di ricerca, in modo che agli ospiti vengano presentati annunci che hanno host diversi, caratteristiche diverse e una gamma di prezzi.

Il luogo in cui si trova un alloggio influenza i risultati di ricerca?

Sì, anche la posizione di un alloggio influisce notevolmente sulla visualizzazione dell’annuncio nei risultati di ricerca. Gli alloggi situati in luoghi in cui gli ospiti amano soggiornare tendono ad avere un posizionamento migliore, ad esempio quelli vicini a luoghi di interesse.

In che modo gli host influenzano i risultati di ricerca?

Gli host influiscono in diversi modi sulla visualizzazione del loro annuncio nei risultati di ricerca.

Maggiori sono le date in cui è disponibile un annuncio, più alta è la probabilità che questo sia compatibile con i piani di un ospite, quindi aggiungere disponibilità è un buon modo per migliorare la visibilità di un annuncio. Allo stesso modo, maggiore è la flessibilità offerta da un host per quanto riguarda la durata del soggiorno degli ospiti, più alta sarà la probabilità che l’annuncio coincida con i piani dell’ospite e venga mostrato nei risultati di ricerca.

Poiché il prezzo influisce notevolmente sui risultati di ricerca, uno dei modi in cui gli host possono influenzare in modo più diretto le prestazioni del loro annuncio nei risultati di ricerca è modificando il prezzo o offrendo sconti. Ad esempio, molti host offrono prezzi più bassi o sconti per attrarre ospiti verso annunci più recenti o in bassa stagione.

Foto di annunci di alta qualità, e in particolare una foto di copertina accattivante, aiutano ad attirare l’attenzione degli ospiti e ad aumentare il coinvolgimento. Una descrizione completa dell’annuncio e un elenco accurato dei servizi aiutano gli ospiti a valutare l’alloggio e a sviluppare la fiducia necessaria per prenotare. Alcuni ospiti sono alla ricerca di servizi specifici o di annunci con caratteristiche precise, come una culla, una vasca idromassaggio, un ingresso senza gradini o un alloggio che ammetta gli animali domestici. Aggiungere servizi o caratteristiche ricercati a un annuncio può renderlo più invitante per gli ospiti e migliorare la visibilità nelle ricerche di annunci con tali servizi o caratteristiche.

Anche il comportamento degli host e le impostazioni che applicano influenzano il posizionamento. Gli host che offrono un’ospitalità eccezionale generalmente migliorano le prestazioni dei loro annunci nel tempo. Ad esempio, quando mette in ordine i risultati di ricerca, l’algoritmo prende in considerazione i criteri per diventare Superhost: il numero di cancellazioni da parte di un host, la reattività dell’host, le valutazioni e le recensioni per un annuncio e la stessa qualità di Superhost. Per gli annunci che non possono essere prenotati immediatamente, l’algoritmo tiene conto della velocità con cui gli host rispondono alle richieste degli ospiti e la frequenza con cui rifiutano le richieste di prenotazione. Ciò significa che gli annunci con prenotazione immediata potrebbero posizionarsi meglio nei risultati di ricerca perché le risposte sono automatiche e la prenotazione viene confermata senza che l’host debba accettare la richiesta attivamente.

In che modo gli ospiti influenzano i risultati di ricerca?

I risultati di ricerca che mostriamo dipendono dai criteri di ricerca dell’ospite. Gli ospiti determinano i loro risultati di ricerca inserendo informazioni come luogo, date e numero di ospiti. Questi possono anche applicare dei filtri o la mappa per perfezionare i risultati di ricerca. Ad esempio, possono filtrare i soggiorni in base al tipo di alloggio, al numero di letti e a servizi specifici. In mancanza di annunci disponibili in numero sufficiente a soddisfare i criteri di ricerca, o se un ospite utilizza la ricerca flessibile, possiamo mostrare altri annunci che riteniamo possano interessare all’ospite.

Utilizziamo anche le informazioni di cui disponiamo su un ospite per determinare e classificare i risultati di ricerca. Ad esempio, se le prenotazioni passate di un ospite condividono determinate caratteristiche, l’algoritmo potrebbe posizionare più in alto per quell’ospite gli annunci con tali caratteristiche.

Per aiutare gli host a iniziare, l’algoritmo è progettato per garantire che i nuovi annunci ottengano un buon posizionamento nei risultati di ricerca.

IVA SU COMMISSIONI BOOKING, FACT CHEKING

Da qualche giorno circolano voci incontrollate fra il popolo degli host e dei property manager. Il terrore dell’Iva e quello della Partita Iva hanno raggiunto i loro massimi livelli. Alcuni host hanno già aumentato le tariffe ancora prima di interpretare le novità dall’Olanda. Addirittura i più preoccupati stanno considerando di chiudere l’attività o lasciare Booking (o almeno così dicono sul social)…..

È l’occasione per verificare i fatti, ma soprattutto per fare un punto sulla qualità dell’informazione oggi nel settore.

L’ANTEFATTO

Nel 2019 è stata completata un’inchiesta della Guardia di Finanza del comando provinciale di Genova per conto della Procura di Genova, su Booking e sui suoi adempimenti Iva in Italia.
Al portale olandese veniva contestato di applicare impropriamente il reverse charge sull’IVA anche alle strutture extralberghiere che non sono soggetti Iva, come CaV e B&B non imprenditoriali, e le locazioni turistiche, violando così le norme sull’Iva e omettendo di versare importanti volumi di Iva (si parla di oltre 150 milioni di euro).
La novità è che Booking dal 1° maggio applicherà l’iva correttamente in Italia sulle sue commissioni. Ignoriamo se ci siano state transazioni o accordi con le autorità fiscali italiane.

LA MODIFICA TARIFFARIA

Per adeguarsi alle norme interne (DPR 633/1972), Booking oggi ha modificato la sua tariffazione applicando l’Iva, non all’intera tariffa di tutti gli alloggi, come in molti credono, bensì solo alle proprie commissioni, e solo alle strutture non imprenditoriali e alle locazioni turistiche non imprenditoriali su cui non può effettuare il reverse charge dell’iva.

Verifichiamo ora le informazioni con un
FACT CHECKING in formato FAQ:

L’Iva verrà applicata da Booking sugli incassi delle strutture non imprenditoriali?
No, l’Iva riguarderà solo le commissioni di Booking e non l’intero incasso delle strutture.

La nuova Iva al 22% verrà applicata da Booking sugli incassi delle strutture imprenditoriali?
No, l’Iva al 22% riguarderà solo le commissioni di Booking sulle strutture non imprenditoriali. Gli incassi delle strutture imprenditoriali continueranno a seguire le regole attuali, con Iva (se applicabile) sugli incassi e reverse charge sulle commissioni.

Sugli incassi delle strutture imprenditoriali l’Iva si applicherà al 22% o al 10%?
Sugli incassi delle strutture imprenditoriali, l’Iva continuerà ad applicarsi al 10% o a non applicarsi del tutto nel caso la Scia sia intestata ad un contribuente forfettario.

L’Iva verrà applicata anche sulle commissioni Booking delle strutture imprenditoriali?
No, per le strutture imprenditoriali (soggetti Iva, ma anche forfettari) resterà il reverse charge.

Quale sarà l’effetto Iva sulle commissioni?
Si parla di Iva al 22% sulle commissioni al 18%, quindi per un soggiorno dal valore di 1.000 euro su cui finora Booking applicava il 18%, l’aggravio effettivo sarà di 39,60 euro, pari al 3,96% effettivo dell’incasso lordo. Anche nella peggiore delle ipotesi, quella in cui Booking gestisca anche i pagamenti, le commissioni sono al 19,3%, quindi l’Iva diventa il 4,25% dell’incasso lordo.

Ospitare su Booking diventerà quindi più costoso per i proprietari?
Sì, ma solo del 3,96% e solo per i proprietari con strutture non imprenditoriali.

Prenotare su Booking diventerà più costoso anche per gli ospiti?
Solo se i proprietari e gestori aumenteranno le tariffe per coprire quel 3,96% di incremento delle commissioni Booking. Ma in quel caso, per neutralizzare anche l’Iva delle commissioni Booking sulla maggior tariffa, bisognerà aumentare la tariffa esattamente del 4,12%.

Perchè se ho una struttura non imprenditoriale devo subire uno svantaggio concorrenziale rispetto a una struttura imprenditoriale?
Fa parte delle regole del regime fiscale delle persone fisiche non imprenditoriali e dei forfettari l’impossibilità di dedurre i costi delle commissioni (*), e di questo già bisognava tenere conto nella composizione della propria tariffa. Su questa questione specifica si è goduto dal 2013 ad oggi di un vantaggio, dato che Booking non applicava correttamente l’Iva sulle commissioni, mantenendole più basse, mentre Airbnb applica l’Iva.
(*) in realtà le locazioni turistiche in sublocazione e le strutture ricettive non imprenditoriali, se vengono tassate con Irpef, possono dedurre i costi inerenti, fra cui le commissioni dei portali e, anche se non possono detrarre l’Iva, possono “mettere a costo” le commissioni di Booking Iva compresa, così deducendole dal proprio reddito. Sulla tassazione delle strutture non imprenditoriali e locazioni turistiche, consigliamo il nostro articolo.

MUCH ADO ABOUT NOTHING?

Come abbiamo visto, molto rumore per nulla. Un incremento nei costi solo per le strutture non imprenditoriali del 3,96%, superabile con un incremento dei ricavi del 4,12%, ha scatenato preoccupazione e reazioni improprie. Molti “influencer” del turismo utilizzano notizie shock solo per attrarre attenzione, senza capacità interpretativa o valore aggiunto, copincollando testi spesso tradotti in modo imperfetto in italiano, come alcune policy dei portali. Un motivo in più per informarsi solo da consulenti qualificati o su siti specializzati sul Turismo come Extralberghiero.it

Per gentile concessione di Sergio Lombardi è Presidente dell’Osservatorio sul Turismo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, autore di Extra Book e docente di Extra Academy

IVA sui servizi Booking.com? Facciamo un fact checking – Extralberghiero.it

SIT IN DI PROTESTA DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE

Oggi, giovedì 30 marzo 2023, ci siamo riuniti sulle scalinate di Palazzo Barbieri per protestare contro la campagna mediatica partita da mesi e che si sta intensificando nelle ultime settimane, basata su dati non verificati e su tesi precostituite tutte da dimostrare.

Di seguito i link degli articoli che ci ha dedicato la stampa locale e dei video che trovate sul nostro canale YouTube:

  • https://www.larena.it/territorio-veronese/citta/sitin-protesta-dei-locatori-turistici-1.9980244
  • https://www.giornaleadige.it/sit-in-davanti-al-municipio-dei-locatori-turistici-siamo-in-regola-paghiamo-le-tasse-e-non-siamo-concorrenti-degli-alberghi/
  • https://happeningnext.com/event/conferenza-stampa-e-sit-in-eid3a09xgrk3w
  • https://daily.veronanetwork.it/news/locatori-turistici-in-piazza-bra-basta-attacchi-alla-categoria/
  • https://tgverona.telenuovo.it/attualita/2023/03/30/protesta-locatori-turistici-siamo-una-risorsa-non-un-problema-video
  • https://youtu.be/BrfQ-VHeE8s
  • https://youtu.be/zjGfSJE-utY
  • https://youtu.be/gf7Hy10K8KM