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VARIANTE 70 L’OPINIONE DEL NOSTRO AVVOCATO

Studio preliminare sulla Variante 70 del Comune di Verona in materia di locazioni turistiche nel Centro Storico

1. Premessa e oggetto dello studio

Il Comune di Verona ha avviato l’iter della cosiddetta Variante n.  70 al Piano degli  Interventi, con l’obiettivo dichiarato di regolamentare le locazioni turistiche nel Centro Storico Maggiore, tutelare la residenzialità stabile, contrastare il fenomeno dell’overtourism e preservare il riconoscimento UNESCO della città. Secondo le informazioni attualmente disponibili, il fenomeno delle locazioni turistiche a Verona sarebbe cresciuto in modo molto significativo, passando da 10 unità nel 2012 a 3.404 nel 2024, di cui 2.028 concentrate nel solo Centro Storico.

La Variante, per quanto risulta dagli articoli e dalle comunicazioni pubbliche, intenderebbe ricondurre le locazioni turistiche e i B&B alla categoria urbanistica turistico-ricettiva, ritenendo che tali utilizzazioni producano un carico urbanistico analogo a quello delle strutture ricettive complementari. Le nuove regole non dovrebbero avere effetto retroattivo sugli immobili già destinati a locazione turistica e muniti di CIN prima dell’adozione della Variante.

Il presente studio analizza la legittimità della misura, i possibili profili di contrasto con la normativa statale e regionale, i precedenti giurisprudenziali più rilevanti e una possibile soluzione alternativa, più proporzionata e meno esposta a censure.

2. Il quadro normativo di riferimento

2.1. La locazione turistica nella legge statale

La locazione turistica trova un primo riconoscimento nella L. 9 dicembre 1998, n. 431, la quale, all’art. 1, comma 2, lett. c), prevede che alcune disposizioni della legge sulle locazioni abitative non si applichino “agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche”. La norma non qualifica tali alloggi come strutture ricettive, ma li considera pur sempre oggetto di un rapporto locatizio, sottratto al regime ordinario delle locazioni abitative 4+4 o 3+2.

La stessa impostazione è confermata dall’art. 53 del Codice del turismo, secondo cui gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione. La Corte costituzionale ha richiamato tale disposizione nella sentenza n. 94/2024, precisando che la disciplina civilistica del contratto rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.

Da ciò discende un primo principio: la locazione turistica non è, di per sé, una struttura ricettiva, ma una forma di godimento dell’immobile concessa a terzi mediante contratto di locazione per finalità turistiche. Il legislatore statale riconosce quindi la figura dell’“alloggio abitativo locato a fini turistici”, distinta dalle attività ricettive organizzate.

2.2. La disciplina veneta delle locazioni turistiche

Nel Veneto, la disciplina regionale prevede obblighi di comunicazione, registrazione, indicazione del periodo di locazione, numero di camere, posti letto e comunicazione dei flussi turistici tramite il sistema regionale ROSS 1000. Il locatore non imprenditoriale effettua comunicazione alla Regione e al Comune, mentre il locatore imprenditoriale deve interfacciarsi anche con il SUAP.

La L.R. Veneto n. 11/2013, come modificata dalla L.R. n. 45/2014, ha introdotto l’art. 27-bis, secondo cui gli alloggi dati in locazione esclusivamente per finalità turistiche, senza prestazione di servizi, sono strutture ricettive ai soli fini della disciplina regionale specificamente prevista, con applicazione degli obblighi di comunicazione, vigilanza, accesso e sanzione.

Questo dato è particolarmente importante. La normativa veneta non pare assimilare integralmente la locazione turistica alle strutture turistico-ricettive sotto il profilo urbanistico, ma si limita a sottoporla a un regime amministrativo speciale di comunicazione e controllo.

Ne deriva un secondo principio: la normativa regionale veneta riconosce la locazione turistica come fenomeno amministrativamente rilevante, ma non sembra imporre in via generale il mutamento della destinazione d’uso da residenziale a turistico-ricettiva.

3. La giurisprudenza più recente

3.1. Corte costituzionale n. 94/2024

La Corte costituzionale, con sentenza n. 94 /2024, ha esaminato una legge della Valle d’Aosta che prevedeva un limite di 180 giorni annui per la locazione turistica di camere arredate ubicate in immobili destinati ad abitazione permanente o principale. La Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale, affermando che le locazioni turistiche brevi presentano anche una dimensione urbanistica e turistica, non soltanto civilistica.

Secondo la Corte, la crescita delle locazioni turistiche può determinare la trasformazione urbanistica di interi quartieri, incidere sulla gestione dei servizi pubblici locali e influire sulla pianificazione del territorio. Per questo motivo, il legislatore regionale può intervenire sugli aspetti amministrativi, turistici e urbanistici, purché non disciplini direttamente la validità, la durata e gli effetti del contratto di locazione.

Questa pronuncia è rilevante perché esclude una tesi troppo radicale: non è possibile sostenere che la locazione turistica sia materia esclusivamente civilistica e quindi totalmente sottratta a ogni intervento regionale o comunale. Tuttavia, la stessa sentenza conserva la distinzione tra disciplina del contratto, riservata allo Stato, e disciplina amministrativa o urbanistica, ammissibile solo nei limiti della competenza regionale e comunale.

3.2. Corte costituzionale n. 186-2025

La sentenza n. 186/2025 della Corte costituzionale è ancora più significativa. Essa ha esaminato alcune disposizioni della legge della Regione Toscana n. 61/2024, tra cui l’art. 59, che consente ai Comuni ad alta densità turistica e ai capoluoghi di provincia di individuare zone o aree nelle quali definire criteri e limiti specifici per lo svolgimento delle locazioni brevi. La disposizione toscana prevede anche un possibile regime autorizzatorio quinquennale e limiti massimi di autorizzazioni per determinate zone omogenee.

La Corte ha ritenuto non fondate le censure di incostituzionalità, affermando che l’art. 59 non invade la materia dell’ordinamento civile, poiché non disciplina direttamente il contratto, ma introduce una regolazione amministrativa collegata al turismo e al governo del territorio. La Corte ha inoltre ritenuto che la tutela della residenzialità, la preservazione del tessuto sociale, la disponibilità di alloggi a lungo termine e la tutela del patrimonio storico e culturale possano costituire finalità legittime.

La stessa pronuncia richiama la sentenza Cali Apartments della Corte di giustizia dell’Unione europea, nella quale è stato ritenuto ammissibile un regime autorizzatorio per le locazioni brevi volto a contrastare la scarsità di alloggi destinati alla locazione di lungo periodo, purché il sistema sia giustificato da ragioni imperative di interesse generale e rispetti il principio di proporzionalità.

Tuttavia, la sentenza n. 186/2025 si fonda su un elemento essenziale: la Toscana aveva adottato una legge regionale spercifica, con criteri, limiti, finalità, disciplina transitoria e parametri di proporzionalità. Questo aspetto distingue il caso toscano dalla situazione veneta, nella quale non pare esistere una previsione regionale analoga che attribuisca ai Comuni un potere così ampio di contingentamento o riqualificazione urbanistica delle locazioni turistiche.

3.3. Consiglio di Stato n. 2928/2025

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 292 8/2025, relativa a un caso lombardo, ha affermato che l’attività di locazione turistica non imprenditoriale è riconducibile al godimento indiretto del bene e alla libertà contrattuale del proprietario. Secondo il Consiglio di Stato, tale attività non richiede SCIA, ma una mera comunicazione di inizio attività, funzionale al monitoraggio, senza poteri conformativi o inibitori dell’Amministrazione in assenza di specifica base normativa.

Il precedente non è automaticamente applicabile al Veneto, perché si fonda sulla normativa lombarda, ma è utile sotto un profilo sistematico: conferma che la locazione turistica non imprenditoriale non può essere automaticamente assimilata a una struttura ricettiva, salvo che vi sia una specifica norma che lo consenta e salvo che l’attività presenti caratteristiche di stabilità, organizzazione o imprenditorialità.

4. I casi analoghi: Firenze, Venezia, Bologna e Sirmione

4.1. Firenze

Il Comune di Firenze ha adottato un regolamento sulle locazioni turistiche brevi nell’area UNESCO, con contingentamento alle unità già regolarmente destinate nel 2024, autorizzazioni quinquennali, superficie minima e divieto di nuovi insediamenti residenziali a uso turistico. Il TAR Toscana ha respinto numerosi ricorsi, richiamando la sentenza n. 186/2025 della Corte costituzionale e ritenendo legittima la tutela dell’ambiente urbano, del patrimonio storico-artistico e del tessuto sociale.

Il caso fiorentino è però fondato su una specifica legge regionale toscana, l’art. 59 della L.R. n. 61/2024, che attribuisce espressamente ai Comuni un potere regolatorio in materia di locazioni brevi.

4.2. Venezia

Per Venezia esiste una disciplina speciale di fonte statale, l’art. 37-bis del D.L. n. 50/2022, che consente al Comune di integrare i propri strumenti urbanistici per definire limiti massimi e presupposti per destinare immobili residenziali ad attività di locazione breve nel centro storico e nelle isole della laguna. La Corte costituzionale ha richiamato tale modello come esempio di intervento urbanistico specifico giustificato dalla peculiarità del contesto veneziano.

Questo precedente è rilevante anche in senso contrario: se per Venezia è stata necessaria una norma statale speciale, occorre interrogarsi sulla sufficienza, per Verona, del solo potere pianificatorio comunale in assenza di analoga previsione legislativa.

4.3. Bolonga

Bologna ha introdotto modifiche al regolamento edilizio e al piano urbanistico per disciplinare le locazioni turistiche, tra cui il requisito dell’alloggio minimo di 50 mq nella città storica. Il TAR Emilia-Romagna, secondo quanto riportato dalla Corte costituzionale, ha respinto il ricorso, rilevando che la regolazione delle locazioni turistiche può rientrare nel governo del territorio quando sia funzionale alla pianificazione ordinata.

4.4. Sirmione

Il caso Sirmione è invece utile per la posizione opposta. Il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento comunale che aveva dichiarato irricevibile la comunicazione di locazione turistica e diffidato dall’esercizio dell’attività, affermando che il Comune non disponeva, in quel quadro normativo, di un potere inibitorio sulla locazione turistica non imprenditoriale.

Questo precedente può essere utilizzato per sostenere che un Comune non può creare, senza adeguata base legislativa, un sistema di controllo preventivo o di sostanziale divieto su attività che la legge statale riconduce alla locazione e che la normativa regionale disciplina mediante comunicazione.

5. Possibili profili di illegittimità della Varante  70

5.1. Contrasto con la L. 431/1998 e con l’art. 53 del Codice del turismo

Il primo profilo riguarda il possibile contrasto con la disciplina statale. La L. 431/1998 riconosce espressamente la categoria degli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, mentre l’art. 53 del Codice del turismo li assoggetta alle norme del codice civile in materia di locazione.

Se la Variante comunale qualificasse automaticamente ogni locazione turistica come uso turistico-ricettivo, anche in assenza di servizi, organizzazione imprenditoriale, stabilità e incremento effettivo del carico urbanistico, si potrebbe sostenere che essa svuoti di contenuto la figura statale della locazione turistica abitativa.

La censura potrebbe essere formulata così:

La Variante non si limita a disciplinare l’uso del territorio, ma incide indirettamente sulla conformazione legale della locazione turistica, trasformando una figura civilistica ammessa dall’ordinamento statale in una diversa attività urbanisticamente turistico-ricettiva.

5.2. Difetto di base legislativa regionale specifica

Il secondo profilo riguarda la base normativa . In Toscana, l’intervento comunale trova fondamento in una legge regionale dettagliata, espressamente ritenuta legittima dalla Corte costituzionale.

In Veneto, invece, la L.R. n. 11/2013 e l’art. 27-bis sembrano disciplinare le locazioni turistiche sotto il profilo degli obblighi di comunicazione, monitoraggio, vigilanza e sanzione, senza introdurre una disciplina espressa sul mutamento di destinazione d’uso o su un potere comunale di contingentamento delle nuove locazioni turistiche.

Pertanto, si può sostenere che il Comune non possa introdurre, tramite Variante al Piano degli Interventi, un regime sostanzialmente equivalente a un’autorizzazione o a un divieto generalizzato, in assenza di una chiara base legislativa regionale.

5.3. Assimilazione automatica tra locazione turistica e struttura ricettiva

Un ulteriore profilo problematico riguarda l’eventuale assimilazione indiscriminata tra locazione turistica e attività turistico-ricettiva.  La locazione turistica non imprenditoriale, priva di servizi accessori, ha natura diversa rispetto a B&B, affittacamere, CAV e strutture ricettive organizzate.

La Corte costituzionale ammette che vi possa essere rilevanza urbanistica quando l’uso turistico sia stabile, organizzato e idoneo a incidere sul carico urbanistico; ciò non significa, però, che ogni locazione turistica comporti automaticamente un mutamento di destinazione d’uso.

La Variante sarebbe quindi più vulnerabile se non distinguesse tra:

  • locazione occasionale della propria abitazione;
  • locazione di una stanza o porzione dell’immobile;
  • locazione non imprenditoriale di una singola seconda casa;
  • gestione imprenditoriale di più immobili;
  • attività con servizi accessori assimilabili alla ricettività;
  • attività stabile e massiva svolta tramite property manager.

5.4. Violazione del principio di proporzionalità

La giurisprudenza europea e costituzionale ammette restrizioni alle locazioni turistiche solo se giustificate da ragioni imperative di interesse generale e se proporzionate rispetto all’obiettivo perseguito. La CGUE, in Cali Apartments, ha ritenuto ammissibile un regime autorizzatorio in presenza di scarsità di alloggi destinati alla locazione a lungo termine, ma ha richiesto che la misura sia idonea, necessaria e non sostituibile con strumenti meno restrittivi.

Pertanto, il Comune dovrebbe dimostrare, con un’istruttoria adeguata, che il cambio di destinazione d’uso è effettivamente necessario e che strumenti meno invasivi non sarebbero sufficienti. In mancanza, la Variante potrebbe essere censurata per difetto di istruttoria, irragionevolezza e sproporzione.

5.5. Disparità di trattamento e cristallizzazione del mercato

La previsione di salvaguardia per gli immobili già muniti di CIN tutela l’affidamento degli operatori esistenti, ma può anche produrre un effetto distorsivo, cristallizzando il mercato e impedendo l’ingresso di nuovi proprietari. Misure transitorie di questo tipo sono state ritenute in linea di principio ammissibili dalla Corte costituzionale, ma devono essere ragionevoli, proporzionate e non trasformarsi in una rendita di posizione permanente a favore degli operatori già presenti.

6. Valutazione complessiva

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale, non sembra sostenibile una tesi di illegittimità assoluta di ogni intervento comunale sulle locazioni turistiche. La Corte costituzionale e la Corte di giustizia dell’Unione europea ammettono interventi regolatori, anche incisivi, quando siano giustificati da esigenze di tutela della residenzialità, contrasto all’overtourism, protezione del patrimonio storico-artistico e governo del territorio.

Tuttavia, la Variante 70 potrebbe essere contestabile se:

  1. assimila automaticamente ogni locazione turistica alla destinazione turistico-ricettiva;
  2. non distingue tra locazione occasionale, non imprenditoriale, imprenditoriale e attività ricettiva organizzata;
  3. non poggia su una specifica base legislativa regionale equivalente a quella toscana;
  4. incide indirettamente sulla figura civilistica della locazione turistica prevista dalla L. 431/1998;
  5. non è sorretta da un’istruttoria rigorosa sulla necessità della misura;
  6. non valuta soluzioni meno restrittive;
  7. determina una cristallizzazione permanente del mercato a favore degli operatori già attivi.

La tesi difensiva più solida non consiste quindi nel negare il problema dell’overtourism, ma nel contestare lo strumento scelto, ove esso risulti eccessivo, automatico e non proporzionato.

7. Possibile soluzione alternativa

Una soluzione più equilibrata potrebbe consistere in un modello regolatorio graduato, capace di tutelare il Centro Storico e la residenzialità senza vietare o comprimere in modo indiscriminato le locazioni turistiche.

Il Comune potrebbe prevedere:

  1. Mappatura annuale delle micro-zone critiche, con dati su residenti, alloggi turistici, canoni, flussi, servizi, rifiuti, mobilità e pressione antropica.
  2. Soglie di saturazione per ambiti omogenei, basate sul rapporto tra posti letto turistici e residenti, oppure tra unità destinate a locazione turistica e unità abitative ordinarie.
  3. Distinzione tra uso occasionale e uso stabile, lasciando libera o semplificata la locazione della propria abitazione principale o di una stanza, e riservando limiti più stringenti agli operatori professionali o a chi gestisce più immobili.
  4. Autorizzazione o cambio di destinazione solo oltre determinate soglie, ad esempio numero elevato di giorni annui, pluralità di immobili, gestione imprenditoriale, prestazione di servizi accessori o comprovato incremento del carico urbanistico.
  5. Tetto per proprietario o gestore nelle zone sature, per evitare concentrazioni speculative.
  6. Autorizzazioni temporanee e revisionabili, con durata limitata e verifica periodica sulla permanenza delle condizioni di equilibrio urbano.
  1. Incentivi alla locazione residenziale lunga, tramite riduzioni IMU, accordi territoriali, canoni concordati, agevolazioni per studenti, lavoratori, giovani coppie e famiglie.
  2. Contrasto agli operatori irregolari, mediante controlli su CIN, imposta di soggiorno, sicurezza, capienza, rifiuti, keybox e rispetto delle regole condominiali.
  3. Accordi con piattaforme e property manager, per evitare la pubblicazione di annunci privi di CIN o non conformi ai limiti comunali.
  4. Monitoraggio periodico degli effetti, con relazione annuale al Consiglio comunale e possibilità di revisione delle misure.

Questa soluzione sarebbe più difendibile perché non vieta la locazione turistica in quanto tale, ma la regola in modo selettivo, proporzionato e coerente con l’effettivo impatto urbanistico.

NUOVO REGOLAMENTO UE LOCAZIONI BREVI

Il mercato degli affitti brevi sta cambiando per allinearsi alle nuove disposizioni europee: con il regolamento UE 2024/1028 (in allegato il testo integrale) al cnetro ci sono trasparenza e controlli.

Cosa significa in concreto?

  • Piattaforme e proprietari condividono la responsabilità nella gestione e verifica degli annunci
  • Ogni immobile deve avere un CIN corretto, obbligo di verifica per le piattaforme
  • I dati degli affitti vengono trasmessi in modo più strutturato alle autorità.

Attenzione: i Comuni potranno limitare gli affitti brevi se dimostrano stress abitativo (città come Venezia, Firenze e Verona sono in prima linea).

Anche se alcune procedure tecniche devono ancora entrare a regime, la direzione è chiara: meno irregolarità, più regolamentazione e controlli fiscali automatici e frequenti.

IMPOSTA DI SOGGIORNO VERONA 2025

Martedì 10 marzo 2026 preso la Sala Barbieri del comune di Verona si è tenuta la consueta riunione per la distribuzione/utilizzo della Tassa di Soggiorno raccolta nel 2025.
In totale sono stati raccolti circa 8.865.000€ , di cui il 45% proviene dalle locazioni.
Presenti tutte le associazioni di Categoria, da noi a Federalberghi, Confcommercio, Confesercenti, Associazione Guide e tanti altri.

Come ogni anno è stato spiegato l’utilizzo del tesoretto accumulato, che per un milione di Euro sarà devoluto alla Tari al fine di abbassare la tariffa.

La quota riservata alle associazioni è di 130.000€ e nei prossimi giorni saremo convocati per presentare le nostre proposte. Di base ogni anno sono stati ceduti alla Fondazione Lirica che è l’evento a maggiore attrazione turistica della nostra città.

Quest’anno vorremmo suggerire:
Una quota per il rifacimento della segnaletica turistica che in giro per la città è piuttosto decadente.
Una quota per pubblicizzare sui mezzi di comunicazione che i turisti ci aiutano a pagare la Tari al fine di sensibilizzare i residenti che il turismo non è solo un problema ma anche una risorsa.
Una parte va destinata alla Fondazione Lirica.

Per il resto il dialogo è stato cortese e coerente.
L’Assessora al Turismo Marta Ugolini ha anche annunciato che le date dei concerti extra-lirica saranno tantissime ma che si sta attendendo qualche giorno a lanciarle in quanto si vorrebbe creare un calendario completo sotto una logica di progetto così come avviene con il Teatro Romano quando viene annunciata la Stagione.

In allegato la tabella con l’importo raccolto, suddiviso per trimestri e per categorie ricettive.

RAPPORTO CENSIS 2025

In sintesi i punti salienti del rapporto che alleghiamo integralmente in calce.

Il quadro generale

    • La casa resta per gli italiani un bene identitario, simbolo di sicurezza e stabilità.
      “La casa resta simbolicamente un rifugio sicuro”
    • Il mercato immobiliare è segnato da crisi dell’offerta in locazione, difficoltà di accesso alla proprietà e crescita delle locazioni brevi turistiche.

    Il paradosso delle “case dormienti”

      • In Italia ci sono 8,5 milioni di abitazioni inutilizzate, pari al 25,7% del patrimonio intestato a persone fisiche.
        “Circa il 25,7% del totale delle abitazioni… è composto da case dormienti”
      • Se anche solo una parte fosse immessa sul mercato, si potrebbe ridurre il gap domanda–offerta nelle locazioni.
        Perché restano vuote
      • Spopolamento e calo demografico.
      • Diffidenza verso la locazione tradizionale.
      • Paura della morosità e dei tempi di sfratto: l’82,9% degli italiani ritiene che questo sia il principale deterrente.
        “Il timore di non riuscire a rientrare in possesso… è un formidabile deterrente”

      Cosa pensano gli italiani

        • 80% favorevole a incentivare la locazione delle case dormienti.
        • 66% contrario a penalizzazioni fiscali per chi lascia gli immobili vuoti.
        • Ampio consenso per:
        • Banca dati degli inquilini morosi (84%).
        • Accelerazione delle procedure di sfratto (86,4%).

        Locazioni brevi turistiche

          • Crescita enorme: in molte città gli annunci Airbnb superano livelli critici (es. 139 per 1.000 residenti nel centro di Firenze).
            “Nel Centro storico… 139 per 1.000 abitanti”
          • Effetti:
          • Pressione sui canoni.
          • Trasformazione dei centri storici.
          • Opportunità economica per piccoli proprietari.
          • Gli italiani riconoscono sia rischi che benefici, evitando posizioni estremiste.

          Accesso alla proprietà

            • Il 94,1% ritiene che senza aiuto familiare i giovani non possano acquistare casa.
              “Senza supporto delle famiglie… i giovani difficilmente potrebbero acquistare casa”
            • La casa resta un pilastro del ceto medio, ma il suo valore reale è diminuito del 13,6% in dieci anni.

            Efficientamento energetico

              • Bollette percepite come troppo pesanti dal 76,9%.
              • 54,4% disposto a investire in “case green”.
              • Ma 83,3% trova gli incentivi pubblici troppo complessi.
                “Gli incentivi pubblici… troppo complicati e poco accessibili”

              Le proposte chiave del Rapporto

                • Rendere sicuro il mercato delle locazioni:
                • Tempi di sfratto più rapidi.
                • Maggiori garanzie per i proprietari.
                • Banca dati morosità.
                • Rilanciare il canone concordato con fiscalità più competitiva.
                • Non penalizzare i proprietari, ma incentivarli.
                • Gestione equilibrata delle locazioni brevi, evitando demonizzazioni.
                • Adeguare l’offerta abitativa ai nuovi nuclei familiari (single, coppie senza figli, anziani).
                • Supportare i giovani nell’accesso alla casa.
                • Semplificare radicalmente gli incentivi per l’efficientamento energetico.

                NUOVO ACCESSO A CORTILE E CASA DI GIULIETTA

                In data 17 febbraio 2026 siamo stati invitati a Palazzo Barbieri, insieme ad altri operatori del turismo, per la presentazione del riordino degli accessi al Cortile e alla Casa di Giulietta. Sono state fatte proposte, dubbi e perplessità sul nuovo sistema che., salvo ritardi, dovrebbe partire il primo aprile. e sarà soggetto a monitoraggio per future modifiche.

                In allegato il documento informativo in tre lingue-

                GESTORI RESPONSABILI PER IMPOSTA DI SOGGIORNO

                Sintesi dell’articolo di Matteo Barbero su Italia Oggi del 12/02

                L’articolo commenta una recente e molto rilevante decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026), che chiarisce definitivamente la natura giuridica del gestore delle strutture ricettive rispetto alla tassa di soggiorno.
                Punto centrale della sentenza
                La Cassazione stabilisce che i gestori sono responsabili d’imposta, non semplici “agenti contabili”.
                Questo significa che:

                • devono riscuotere la tassa dai clienti,
                • devono versarla al Comune,
                • rispondono personalmente in caso di mancata riscossione o mancato versamento.
                  Come riportato nell’articolo: «i gestori non sono esonerati dall’obbligo di presentare il conto giudiziale ai comuni».
                  Conseguenze pratiche
                  La decisione ha impatti molto concreti:
                1. Obbligo di presentare il conto giudiziale
                  I gestori devono presentare annualmente al Comune il conto della gestione della tassa di soggiorno, anche retroattivamente per gli anni passati.
                2. Responsabilità diretta
                  Il gestore non è più considerato un semplice intermediario che maneggia denaro pubblico, ma un vero e proprio responsabile d’imposta.
                  Questo comporta:
                • responsabilità amministrativa,
                • responsabilità contabile,
                • possibili responsabilità penali in caso di omissioni rilevanti.
                1. Ruolo dei Comuni
                  I Comuni restano titolari del tributo, ma la gestione operativa e la responsabilità del corretto adempimento ricadono sul gestore della struttura.
                2. Implicazioni per il settore
                  Secondo l’analisi IFEL (citata nell’articolo), la sentenza:
                • chiarisce definitivamente un dibattito giuridico durato anni,
                • impone ai gestori un livello di compliance più elevato,
                • richiede un adeguamento delle procedure interne di rendicontazione.
                  Perché è importante
                  La decisione chiude una lunga incertezza normativa: ora è chiaro che il gestore non può sottrarsi agli obblighi di riscossione, versamento e rendicontazione della tassa di soggiorno.
                  Chi non ha presentato i conti giudiziali negli anni passati potrebbe essere chiamato a farlo ora, con possibili conseguenze sanzionatorie

                AIRBNB NON RETTIFICA LA CU

                Su Italia Oggi del 12/02 un articolo di Sergio Lombardi affronta il problema delle Certificazioni Uniche 2025 emesse da Airbnb per i redditi da affitti brevi 2024, quando risultano intestate alla persona sbagliata.

                Secondo quanto riportato, Airbnb non intende rettificare le CU già trasmesse all’Agenzia delle Entrate se l’errore deriva da un’impostazione errata dell’host sul portale. Come riportato nel testo: «da Airbnb nessuna disponibilità a modificare i dati se l’errore è imputabile al locatore».
                Perché succede
                Molti host hanno registrato sul portale non il reale percettore del reddito (proprietario, comodatario, sublocatore), ma chi gestisce operativamente l’annuncio.
                Questo genera una CU intestata a un soggetto diverso da quello che dovrebbe dichiarare il reddito e che possiede le autorizzazioni amministrative (incluso CIN).
                Il problema fiscale
                L’errata intestazione crea un disallineamento grave:

                • l’Agenzia delle Entrate vede redditi e ritenute del 21% attribuiti a un soggetto che non è il percettore reale;
                • il vero percettore deve dichiarare il reddito senza poter usare le ritenute, perché risultano a nome di un altro contribuente;
                • il soggetto “erroneo” si ritrova con crediti fiscali cronici derivanti da ritenute senza reddito.
                  La Circolare AdE 24/2017 conferma che le ritenute non possono essere trasferite a un altro contribuente, nemmeno comproprietario.
                  Le due soluzioni possibili (entrambe problematiche)
                1. Dichiarare il reddito correttamente ma senza ritenute
                • Il percettore reale dichiara il reddito.
                • Le ritenute restano attribuite al soggetto intestatario della CU.
                • Il percettore paga di tasca propria tutta l’imposta, mentre l’intestatario errato accumula crediti.
                • Necessario poi un confronto con l’Agenzia delle Entrate per gestire compensazioni o rimborsi.
                1. Dichiarare reddito e ritenute in capo al percettore reale
                • Si “dissociano” i dati della CU, imputando reddito e ritenute al soggetto corretto.
                • Questo genera alert automatici, avvisi bonari e sanzioni, perché le ritenute non risultano in Anagrafe Tributaria.
                • Possibile mitigazione: interpello o comunicazione preventiva per dimostrare buona fede.
                  Perché Airbnb non corregge
                  L’anagrafica del portale è considerata “storica” e legata alle recensioni, quindi gli host non vogliono modificarla.
                  Inoltre, dopo la lunga disputa giudiziaria sulle ritenute (dovute dal 2017 ma applicate dal 2024), Airbnb ha gestito un volume enorme di CU e non intende riemettere documenti.

                20 MAGGIO 2026 ENTRA IN VIGORE NUOVO REGOLAMENTO UE AFFITTI BREVI

                Il Regolamento (UE) 2024/1028, adottato l’11 aprile 2024, stabilisce norme armonizzate per la raccolta e condivisione dei dati relativi ai servizi di locazione di alloggi a breve termine nell’Unione Europea. L’obiettivo è migliorare la trasparenza e l’accesso ai dati per le autorità pubbliche, facilitando la regolamentazione e il monitoraggio di tali servizi.

                Punti principali:

                1. Ambito di applicazione: Si applica ai locatori e alle piattaforme online che offrono servizi di locazione a breve termine nell’UE, escludendo hotel, campeggi e altre strutture simili.
                2. Registrazione: Gli Stati membri devono istituire procedure di registrazione per i locatori e le unità, con rilascio di un numero di registrazione unico. Le informazioni devono essere facilmente accessibili e aggiornabili.
                3. Obblighi delle piattaforme: Le piattaforme online devono garantire che i locatori forniscano un numero di registrazione valido e trasmettere mensilmente dati relativi alle attività alle autorità competenti. Le piattaforme devono verificare il codice confrontandolo con gli elenchi pubblici e svolgere controlli a campione.
                4. Punti di ingresso digitali: Gli Stati membri devono creare punti di ingresso digitali unici per la trasmissione e gestione dei dati, garantendo interoperabilità e sicurezza.
                5. Accesso ai dati: Le autorità competenti possono utilizzare i dati per monitorare la conformità alle norme e sviluppare politiche adeguate. I dati possono essere condivisi per scopi statistici e di ricerca, rispettando le norme sulla protezione dei dati.
                6. Sanzioni: Gli Stati membri devono stabilire sanzioni proporzionate per le violazioni del regolamento.
                7. Valutazione: La Commissione valuterà l’impatto del regolamento entro il 2031.
                8. Numero di registrazione univoco: dove è previsto un registro locale/regionale, ogni unità deve avere un codice (CIN/CIR) e mostrarlo nell’annuncio. Le piattaforme possono sospendere o rimuovere annunci senza numero valido.
                9. Invio dati alle autorità: su base mensile (o trimestrale per operatori più piccoli) verso un punto di accesso digitale nazionale: notti vendute, numero ospiti, URL dell’annuncio, indirizzo e numero di registrazione.

                Il regolamento entrerà in vigore il 20 maggio 2026 e mira a garantire un mercato interno trasparente ed equilibrato per i servizi di locazione a breve termine, Stati e piattaforme stanno predisponendo sistemi e API. Dal 20/05/2026: obblighi operativi attivi in tutta l’UE (con sanzioni definite a livello nazionale).

                Cosa rischia chi non è in regola? Blocco o rimozione temporanea dell’annuncio da parte delle piattaforme; perdita di visibilità e di prenotazioni.

                In allegato il testo completo

                TESTO INTEGRALE LEGGE DI BILANCIO 2026

                In allegato il pdf con tutti i provvedimenti approvati dalle due Camere, gli affitti brevi sono disciplinati dall’articolo 7 che prevede la cedolare secca al 21% sul primo appartamento, al 26% sul secondo e apertura obbligatoria partita iva per chi dà in locazione più di due appartamenti.

                DISCO VERDE AI LIMITI COMUNALI DALLA CONSULTA

                In allegato il pdf con il testo della sentenza della Consulta sul ricorso del governo contro la legge della regione Toscana,

                La Corte Costituzionale ha esaminato e dichiarato prevalentemente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate contro la Legge della Regione Toscana n. 61/2024 (Testo Unico del Turismo).

                Punti Chiave Confermati:

                • Hotel e Unità Residenziali: Confermata la facoltà degli alberghi di associare unità immobiliari residenziali (max 40% della capacità ricettiva), mantenendo il potere dei Comuni di stabilire una percentuale inferiore in base alle esigenze territoriali.
                • Destinazione d’Uso Extra-alberghiero: L’attività ricettiva extra-alberghiera in forma imprenditoriale è consentita esclusivamente in unità immobiliari con destinazione d’uso turistico-ricettiva, escludendo quella residenziale.
                • L’applicazione di tale obbligo scatta dal 1° luglio 2026.
                • Obbligo Imprenditoriale: Confermata la legittimità dell’obbligo di gestione in forma imprenditoriale per le strutture extra-alberghiere con caratteristiche di civile abitazione (Artt. 42-45).
                • Tale ingerenza è giustificata dalla finalità di limitare la proliferazione delle strutture e gli effetti negativi dell’overtourism.
                • Locazioni Turistiche Brevi (Art. 59): I Comuni ad alta densità turistica possono definire criteri e limiti specifici per le locazioni brevi, subordinandone l’esercizio al rilascio di un’autorizzazione quinquennale in determinate zone. La norma rientra nelle materie di governo del territorio e turismo.

                Il dispositivo è stato depositato il 16 dicembre 2025.

                SELF CHECK IN VIETATO?

                Venerdì 21 novembre è stata pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato. Accogliendo il ricorso del Ministero dell’Interno contro la decisione del TAR Lazio sulla circolare 38138/2024, ribadisce, sì, la centralità dell’identificazione de visu in qualsiasi struttura ricettiva, ma precisa che essa non deve necessariamente avvenire “di persona”, bensì può essere effettuata con “appositi dispositivi di videocollegamento” o strumenti equivalenti capaci di verificare l’identità dell’ospite hic et nunc, ovvero nell’immediatezza. La circolare – si legge ancora – ha natura meramente interpretativa e non può introdurre obblighi non previsti dalla legge.

                Il Consiglio di Stato è categorico. Nella sentenza ammette che “a rigor di logica, la identificazione de visu al centro delle contestazioni non si esaurisce giocoforza nella verifica analogica in presenza da parte del titolare” dato che potrebbe essere effettuata mediante moderni dispositivi di videocollegamento predisposti dal gestore all’ingresso della struttura. Ma la circolare del 18 novembre 2024 “non tocca questi aspetti, né per converso li esclude categoricamente, limitandosi a censurare le procedure più estreme di check in remoto con cui i gestori acquisiscono semplicemente i documenti di identità degli ospiti senza alcun controllo visivo e trasmettono agli stessi codici di apertura automatizzata”, vanificando in tal modo la ratio della normativa vigente, che prevede identificazione e poi comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza.

                Come Associazione ribadiamo che il riconoscimento di persona non garantisce nessuna sicurezza, una volta entrati gli ospiti possono fare entrare chi vogliono. Questo obbligo esiste solo in Italia e i casi di persone ricercate e trovate dalla polizia si contano sulle dita di una mano, su milioni di ingressi annuali. Gli attuali sistemi di riconoscimento, dalla semplice chiamata con sistema di messaggistica, al la biometria hanno la stessa affidabilità e garanzia dell’identificazione di persona.

                E’ arrivato il momento di aggiornare una normativa obsoleta, e prendere atto che in altri posti dove la sicurezza è al primo posto, in primis gli aeroporti, si stanno utilizzando tutte le moderne tecnologie che l’informatica offre, metodi che utilizzano anche gli hotel, dove sempre più spesso i turisti che arrivano fuori dall’orario di ricevimento vengono riconosciuti attraverso sistemi elettronici

                https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202505732&nomeFile=202509101_11.xml&subDir=Provvedimenti

                SAVE THE DATE: 18 NOVEMBRE 2025

                Martedì 18 Novembre ore 18:00

                Abbiamo lavorato su una serata sensazionale sia a livello formativo che conviviale.

                ▶ Avremo come ospite Booking.com che ci aggiornerà sulle novità non solo commerciali ma anche della Cedolare Secca e potrete sfogarvi con tutte le domande che volete.❓

                ▶ Parleremo dell’eventuale aumento della ritenuta dal 21% al 26% e vi spiegheremo quando è meglio passare a P.IVA o no.💲

                ▶ Un breve dibattito tra due candidati alle Regionali per sapere il loro punto di vista sul futuro del Turismo a Verona. ✈

                ▶ Parleremo di risparmio serio e reale sulle bollette e di come tutelarsi con una buona assicurazione. 🚑

                ▶ Infine il neo nato Smartness per gestire al meglio i nostri calendari in abbinata al Self Check-in perfetto con OKHome. 🔑

                Non dimentichiamoci il lato conviviale con una splendida cena a Buffet (quest’anno il vino è incluso!!🍷), e un bellissimo spettacolo lirico offerto dalla Sala Lirica Girelli.🎶

                Evento aperto a tutti, Locatori, futuri Locatori o interessati. Vi aspettiamo numerosi come sempre e felici prima di tutto di conoscervi di persona.

                Entrata:
                10€ a persona per gli associati
                20€ a persona per gli accompagnatori (moglie/marito/figlio/figlia/ecc.)
                30€ per chi conoscete ed è interessato a partecipare al convegno come locatore o futuro locatore.

                I non associati avranno la possibilità di aderire all’associazione durante la serata e pagare la cena solo 10€ quindi liberi di invitare colleghi e aumentare il numero degli iscritti!

                Iscrizione Obbligatoria a questo link: https://forms.gle/j3Eo5XYULEVg9kq27

                AFFITTI BREVI AL 26%?

                Spunta una novità nella prima bozza della legge di Bilancio 2026: Sale al 26% la tassazione sugli affitti brevi, sia per i privati, sia per chi esercita attività di intermediazione immobiliare o gestisce portali telematici. La norma sopprime la riduzione – introdotta lo scorso anno – della cedolare secca al 21% per uno degli immobili: la cedolare secca resta quindi al 26%. Sale inoltre dal 21% al 26% l’aliquota per chi esercita attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici.

                Gli appartamenti destinati ad affitti brevi sono circa 500000 in Italia, secondo i più recenti dati Istat ci sono circa 10,7 milioni di abitazioni non occupate su un totale di circa 36 milioni censite. Questo significa che quasi 1 casa su 3 è sfitta o non abitata in modo continuativo, quindi il numero comprende anche le locazioni turistiche. Questo significa che solo il 5% è utilizzato per l’accoglienza turistica, ma per governo e media il problema abitativo è rappresentato da questa percentuale irrisoria.

                Questo aumento del 24% dell’imposta rappresenta un duro colpo per il settore e un modo come un altro per limitare la libera concorrenza. Ormai il turismo è diventato il nuovo bancomat, insieme ai tabacchi, il carburante e le solite voci a cui ricorre ogni governo quando deve fare una manovra.

                In Italia, la percentuale di abitazioni gestite da property manager o agenzie immobiliari nel settore delle locazioni turistiche è stimata tra il 25% e il 35%, ma varia molto in base alla zona e alla tipologia di mercato. La stragrande maggioranza è di proprietari che cercano di arrotondare le proprie entrate per fare fronte al continuo aumento del costo della vita. Invece di cambiare l’attuale normativa del codice civile sulle locazioni e agevolare l’edilizia popolare si preferisce colpire il privato che vuole trovare una forma di investimento più sicura.

                Non dimentichiamo che le locazioni turistiche rappresentano una diversificazione dell’offerta per chi non vuole andare in altre strutture ricettive, in particolare gli alberghi, e contribuiscono a calmierare il mercato. Dove sono state adottate forti limitazioni il costo delle camere in hotel è aumentato a dismisura, con un danno evidente per gli ospiti. Si ricorre alle solite sciocchezze sull’abusivismo, mancanza di regole chiare, ecc tutte formule stantie che sono state superate dall’evoluzione della normativa e del mercato. Le regole sono chiare, ci sono e l’abusivismo è relegato a fenomeni marginali.

                La nostra Associazione è fortemente contraria a questo provvedimento e chiede all’esecutivo di cancellare la norma, che colpisce soprattutto il ceto medio che l’attuale Presidente del Consiglio ha sempre dichiarato di voler aiutare.

                STUDIO NOMISMA PER AIRBNB: PIU’ CASE VUOTE CHE AFFITTI

                Un nuovo rapporto di Nomisma, commissionato da Airbnb, mostra come lo stock di abitazioni destinate agli affitti brevi non abbia eroso l’offerta abitativa a livello nazionale, se non in modo residuale, registrando al contempo come la situazione dei centri storici delle principali città d’arte, dove la pressione turistica è significativamente più elevata e la penetrazione delle locazioni brevi superiore alla media nazionale, risulti invece più delicata e giustifichi la necessità di intervenire con strumenti legislativi. Secondo lo studio, gli affitti brevi e il turismo in casa gestiti tramite Airbnb avrebbero contribuito all’economia italiana per 7,9 miliardi di euro di valore della produzione nel 2023, con un sostegno a oltre 54.000 posti di lavoro.

                L’analisi Nomisma commissionata da Airbnb sottolinea come quasi il 13%1 delle abitazioni italiane risulti vuoto oppure sotto utilizzato. Un dato significativamente più ampio della quota di immobili attualmente destinata agli affitti brevi (1,3%), soprattutto di quelli interamente dedicati a questa attività e affittati per oltre 120 notti l’anno (0,11%)2, mentre nei centri storici delle principali città d’arte la penetrazione delle locazioni brevi rispetto allo stock abitativo è superiore alla media nazionale3.

                Secondo Luca Dondiconsigliere esecutivo di Nomisma, “è ragionevole ritenere che le abitazioni destinate agli affitti brevi abbiano ridotto l’offerta abitativa solo in misura marginale. Un’eccezione è rappresentata dai centri storici delle città d’arte, dove la concentrazione risulta decisamente maggiore. Tuttavia, gli affitti brevi si inseriscono in un contesto più ampio, caratterizzato da una forte domanda di abitazioni in affitto, che aggrava il problema dell’accessibilità, anche a causa di un’offerta che fatica a tenere il passo, come dimostra l’elevata percentuale di case inutilizzate (4,6 milioni, pari al 13% del totale). Con politiche mirate, una parte di queste abitazioni potrebbe essere gradualmente recuperata dal mercato degli affitti. Una strada per rispondere in modo più efficace alla crescente pressione sul mercato residenziale, accentuata dalla domanda turistica e universitaria, è quella dell’incentivazione differenziata sulla base della tipologia di utilizzo”.

                Mentre le misure eccessivamente punitive adottate da città come New York o Barcellona non hanno affatto risolto i problemi abitativi locali, riconosciamo le sfide legate al sovraffollamento turistico nei quartieri storici di città come Firenze, Roma e Venezia, e sosteniamo la richiesta di un quadro normativo nazionale per gli affitti brevi basato su dati, che permetta di preservare i quartieri sensibili, tutelando al contempo il diritto delle famiglie di affittare occasionalmente la propria abitazione“, ha dichiarato Valentina ReinoResponsabile Relazioni Istituzionali di Airbnb Italia.

                In allegato il rapporto.

                LOCATUR APRE A PADOVA

                Affitti brevi: a Padova apre la nuova sezione LOCATUR.

                In un contesto normativo in continua evoluzione, l’associazione regionale degli host lancia un appello al dialogo con le istituzioni.
                Sabato 3 maggio alle ore 11:00, presso Casetta Giardino Cavalleggeri / Park Prandina (Corso Milano 123, Padova), sarà inaugurata la nuova sezione padovana di LOCATUR – Associazione Locatori Turistici ed Extralberghiero Veneto, la più grande realtà associativa dedicata all’ospitalità extralberghiera della regione.
                Interverranno Edoardo Nestori, Presidente dell’Associazione, e Simone Lucchi, Vicepresidente, per presentare le finalità della nuova filiale, tra cui offrire supporto, formazione e rappresentanza a proprietari e gestori di locazioni turistiche della città e provincia. Ad Alberto Savio, property manager padovano, è affidato l’incarico di sviluppare il network tra i colleghi della città del Santo.


                L’apertura arriva in un momento di particolare attenzione pubblica e istituzionale sul tema degli affitti brevi, anche a seguito della recente sentenza del Consiglio di Stato che ha riguardato il Comune di Sirmione. La decisione – interpretata da molti come uno “stop ai limiti imposti dai Comuni” – ha riacceso il dibattito sulla regolamentazione delle locazioni turistiche in Italia, specialmente in città d’arte e centri storici.
                Tuttavia, come chiarito da esperti e media, la sentenza si riferisce specificamente alla normativa lombarda e non intacca le competenze degli altri territori, confermando un quadro normativo “a macchia di leopardo” che rende lo scenario complesso e frammentato.


                In questo contesto, LOCATUR ribadisce la propria posizione di equilibrio, fondata su:
                ●il rispetto della legalità e delle competenze istituzionali,
                ●la promozione della professionalità e trasparenza del settore extralberghiero,
                ●la disponibilità al dialogo costruttivo con le amministrazioni locali.«Non siamo contrari a regole – afferma Edoardo Nestori – ma chiediamo che siano chiare, coerenti e condivise. L’obiettivo è valorizzare il turismo sostenibile, tutelare i diritti dei locatori seri e combattere l’abusivismo. Le locazioni turistiche non sono il problema, possono essere parte della soluzione e una grande risorsa economica per l’indotto che hanno saputo portare nei contesti cittadini».

                L’evento del 3 maggio sarà anche un’occasione per conoscere i valori fondanti dell’associazione – collaborazione, legalità, formazione, informazione – e per rafforzare la rete tra operatori del settore, che sempre più hanno bisogno di orientamento e supporto in un panorama normativo in continua evoluzione. Alla fine ci sarà un aperitivo conviviale per i partecipanti.

                Per informazioni: Alberto Savio 347 1124084

                DAL PRIMO APRILE CAMBIANO I CODICI ATECO

                La nuova classificazione Ateco 2025, che ha modificato in automatico dal 1° aprile i codici Ateco per la maggior parte delle imprese italiane, comporta una verifica da parte degli imprenditori e dei professionisti sul corretto inquadramento post ricodifica.

                La riclassificazione si completerà entro il 15 aprile, e per consentire alle imprese di riclassificarsi correttamente, è stato realizzato il portale “Rettifica ATECO 2025”, che sarà attivo dal 15/4 fino al 30/11.

                L’aspetto più critico per gli adempimenti in corso riguarda il modello Iva 2025: se è stato già trasmesso entro il 31 marzo doveva riportare i vecchi codici Ateco, mentre se l’invio telematico è avvenuto dal 1° aprile in poi, la dichiarazione Iva 2025 può recare il nuovo codice Ateco, ma inserendo nella casella Situazioni particolari del frontespizio il codice 1.

                Nella vecchia classificazione Ateco, gli affittacamere erano accorpati con le case vacanze e i bed&breakfast, mentre nella nuova classificazione viene assegnato un apposito codice (55.20.41) al B&B e restano insieme CaV e affittacamere nel codice 55.20.42. Ad essi si unisce nello stesso codice la nuova locazione turistica imprenditoriale, ma questa commistione di tre forme di alloggio molto diverse fra loro può creare problemi a livello contributivo (la gestione speciale INPS senza applicazione del minimale e senza pagamenti trimestrali si applica solo ai titolari di affittacamere), e autorizzativo (la sanzione più diffusa per la locazione turistica senza servizi è quella per struttura ricettiva abusiva, ma ora convive in uno stesso codice Ateco con altre strutture ricettive).

                Appena introdotti con Ateco 2025 anche il nuovo codice per i Property manager (68.32.01) e quello per le Piattaforme (55.40.00 Attività di servizi di intermediazione per servizi di alloggio), ma le modalità con cui l’intermediario ai fini del DL 50/2017 opera spesso ricadono in entrambe le categorie, rendendo in questo caso necessario combinare ad un codice Ateco prevalente l’altro come codice secondario.

                estratto da Italia Oggi del 10/04/2025

                DAL 1° APRILE CAMBIANO CODICI ATECO PER PROPERTY MANAGER

                La nuova classificazione ATECO 2025, operativa dall’1/4/2025, rivoluziona i codici maggiormente usati dai Property Manager

                Una vera e propria strage di codici Ateco è la conseguenza del nuovo inquadramento dell’attività del property manager secondo la classificazione Ateco 2025, in vigore dal 1° Aprile.
                Solo tre anni fa, avevamo raccolto i codici in cui si inquadravano all’epoca i property manager, non sempre calzanti, ma comunque adottati da centinaia di operatori. Ad memoriam, pubblichiamo la tabella del 2022 di seguito.

                N/A – TABELLA DEL 2022 – SUPERATA

                Nella tabella che segue, invece, indichiamo i codici non più applicabili. Per quelli, i Property Manager dovranno decidere dal 1° aprile quale nuovo codice scegliere per la loro attività.

                NUOVA TABELLA 2025

                Le variazioni andranno fatte all’anagrafe tributaria (Agenzia delle Entrate) e nel registro delle imprese (Camera di Commercio).

                Vediamo alcuni vecchi codici Ateco non più validi in dettaglio:

                Codice 79.90.19 non più valido
                Codice 63.12.00 non più valido
                Codice 81.10.00 escluso per i PM

                Come vedete, è una vera e propria rivoluzione. Di seguito è scaricabile il documento completo Istat ATECO 2025 con le descrizioni complete di tutti i codici Ateco.

                CLASSIFICAZIONE ATECO 2025 COMPLETA

                Ringraziamo Sergio Lombardi, Presidente dell’Osservatorio sul Turismo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, autore di Extra Book e docente di Extra Academy

                Estratto da https://www.extralberghiero.it/property-manager-dal-1-aprile-e-strage-dei-vecchi-codici-ateco-free-pdf/8584/