Incertezze normative e complessità informatiche alla base del rinvio.
Confermate le maxisanzioni
Sulla comunicazione dati del DAC7 è stata appena confermata la proroga al 15 febbraio con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. L’adempimento, che prevede, da parte di piattaforme e intermediari, la trasmissione dei dati fiscali del 2023 dei proprietari e dei titolari di strutture ricettive e locazioni turistiche, era previsto entro il 31 gennaio. Fra le movitazioni le difficoltà tecniche, le difficoltà informatiche nella creazione e nel controllo del file, oltre all’assenza di una applicazione web dell’Agenzia delle Entrate per compilare la comunicazione DAC7.
SOGGETTI OBBLIGATI
Le OTA, vere e proprie piattaforme digitali, hanno già trasmesso i dati anagrafici, reddituali, bancari e catastali di tutti gli host presenti sugli annunci, definiti venditori dalla normativa DAC7, e anche quelli dei property manager. I dati trasmessi dalle OTA all’estero verranno forniti all’Agenzia delle Entrate italiana entro il 29 febbraio dalle autorità fiscali dei Paesi in cui le OTA hanno sede legale (Irlanda per Airbnb, Olanda per Booking).
Essendo molto ampia la definizione di gestore della piattaforma, è stato analizzato il caso dei property manager e di tutti gli intermediari con account proprio, per verificarne gli obblighi DAC7. La posizione di Extralberghiero, che coincide con quella di AIGAB, è di considerare il property manager come gestore di piattaforma, perché soggetto in grado di fornire completo dettaglio sui dati delle transazioni effettuate per conto del venditore, sulla propria piattaforma o sulla porzione di piattaforma OTA gestita. Nessun adempimento DAC7 è invece previsto per i co-host che operano nell’account del proprietario.
L’assenza di segnalazione DAC7 da parte del property manager, oltre a fargli rischiare le maxi sanzioni fino a 31.500 euro, non consente al Fisco di ricevere i dati dei proprietari di immobili presenti sugli account OTA e quelli delle prenotazioni dirette sulle piattaforme del property manager. Inoltre la mancata comunicazione può creare pericolose presunzioni sul reale reddito prodotto dal property manager.
Esempio: un property manager ha un account Airbnb che nel 2023 ha prodotto reddito per un milione di euro, di cui la quota del PM (commissioni) è solo di 250 mila euro, mentre la quota dei proprietari è di 750 mila euro.
Airbnb comunicherà al Fisco per il DAC7 un milione di euro di reddito con la denominazione, il codice fiscale e l’Iban del property manager, che invece ha dichiarato con la sua dichiarazione dei redditi solo 250 mila euro.
ESCLUSIONE PER I PM?
I property manager possono presentare comunicazione di esclusione dal DAC7? Se sono soggetti obbligati per i motivi che abbiamo descritto (piattaforma propria o porzione di piattaforma OTA gestita), i PM non possono presentare comunicazione di esclusione.
La comunicazione di esclusione vale SOLO per le piattaforme e PM che gestiscono SOLO alberghi con più di 2000 prenotazioni all’anno.
Inviare la comunicazione di esclusione senza essere esclusi comporta comunque la maxi sanzione da 31.500 euro per omessa dichiarazione DAC7, oltre a dichiarare il falso.
IL PROBLEMA DEL SOFTWARE
A differenza di altri adempimenti, attualmente il DAC7 non ha un software scaricabile o una applicazione web dell’Agenzia delle Entrate. Questo al momento rende impossibile compilare la comunicazione o assemblare file diversi provenienti dai diversi canali in cui opera. Inoltre, pochissimi gestionali sono in grado di creare il file DAC7.
Si segnalano infine problemi di diagnostica (i messaggi di errore sono in inglese) e di autenticazione file per l’intermediario.
NIENTE ESCLUSIONI PER I PICCOLI
C’è una corrente di pensiero che sostiene che i dati gli host che registrano un basso volume di affari non verranno comunicati all’interno delle comunicazione del DAC7. E’ falso: da una attenta analisi del decreto, anche in versione originale inglese sull’Official Journal of the European Union (la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea), il comma a cui si si riferice, vale a dire l’esclusione sotto le 20 operazioni e i 3.000 euro riguarda solo la vendita di beni (e-commerce) e non i servizi come il turismo. Restano escluse dal DAC7 invece le strutture ricettive con più di 2000 locazioni di immobili, dimensione applicabile solo al settore alberghiero e ai più grandi e fortunati affittacamere.
COSA FARE FINO ALLA SCADENZA DEL 15 FEBBRAIO
I property manager che non hanno ancora presentato la comunicazione DAC7 non devono trascurare la nuova scadenza di metà febbraio, e presentare la comunicazione per evitare le maxi sanzioni fino a 31.500 euro e i controlli del Fisco.
I PM dovranno verificare se il proprio gestionale genera il file in formato DAC7, per poi trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate entro il nuovo termine del 15 febbraio.
I dati da comunicare sono tutti quelli delle prenotazioni dirette gestiti attraverso la propria piattaforma (anche se presa in licenza, come i siti web dei PMS), e anche i dati delle prenotazioni intermediate da OTA, se l’account OTA ha solo i propri dati e non quelli dei proprietari.
Quelli che non hanno un gestionale che crea il file DAC7 dovranno sperare in un nuovo software, cosa possibile perché l’assenza di software è stata comunicata al MEF fra le criticità nella richiesta di proroga.
I compensi ai proprietari vanno trasmessi al netto e devono coincidere con la somma dei bonifici, mentre spese, commissioni e tasse vanno esposte separatamente.
Appena la proroga sarà ufficiale, la pubblicheremo. Continuate a seguire la pagina di Extralberghiero.it per aggiornamenti sul DAC7.
Estratto da https://www.extralberghiero.it/incrocio-dei-dati-fiscali-il-dac7-prorogato-al-15-febbraio/6838/ autore Sergio Lombardi