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Quando si applica la marca da bollo sulle ricevute?

La marca da bollo – o imposta di bollo – dal valore di 2 euro è un contrassegno adesivo che si compra dal tabaccaio e che si applica sui documenti (fatture, ricevute fiscali, note, ecc.) relativi ad operazioni superiori a 77,47 euro, per le quali non è previsto il versamento dell’IVA.

I 2 euro della marca da bollo apposta sulla ricevuta o sulla fattura sono a carico del debitore verso lo Stato, cioè del soggetto che emette il documento. Va precisato, però, che la responsabilità del versamento dell’imposta e le eventuali sanzioni vengono divise in solido tra le parti. La marca da bollo deve essere apposta da parte del soggetto che emette il documento fiscale stesso, nel momento in cui la fattura o ricevuta viene spedita o consegnata al cliente.

Per la mancata applicazione della ritenuta da parte dell’intermediario è prevista la sanzione amministrativa indicata nell’art. 14 del decreto legislativo n. 471/97, fermo restando il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso. Articolo 14 del decreto legislativo n. 471/97 – Violazioni dell’obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte. – In vigore dal 01/01/2016 Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 158 Articolo 15 1. Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte e’ soggetto alla sanzione amministrativa pari al venti per cento dell’ammontare non trattenuto.

L’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate sull’omesso versamento dovrà avvenire entro il termine di 3 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L’articolo 22 del DPR n. 642 prevede che sono obbligati in solido al pagamento del bollo e delle sanzioni – Tutte le parti che sottoscrivono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti; – Tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell’articolo 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall’origine senza prima farlo munire del bollo prescritto

Tags: marca da bollo, responsabilità in solido, ricevuta, sanzione amministrativa

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