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COMUNICAZIONI TARDIVE DAC7

Istruzioni per la presentazione delle comunicazioni DAC7 tardive e integrative

La proroga al 15 Febbraio scorso non è stata sufficiente per molti property manager, agenti immobiliari ed altre piattaforme digitali, al fine di presentare in tempo la comunicazione DAC7. Fra i motivi, l’assenza di software commerciali DAC7 e l’assenza del modulo DAC7 nella maggior parte dei PMS e gestionali.

LE FAQ SUL DAC7

Il 9 Febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le FAQ sul DAC7, includendo anche una FAQ dedicata ai property manager, che conferma l’obbligo di comunicazione nel caso di account professionali dei PM nelle OTA (v. immagine di seguito).

LE REGOLE PER LE COMUNICAZIONI TARDIVE

Per la questione delle comunicazioni omesse (punite con sanzioni fino a 31.500 euro), abbiamo contattato la Direzione competente dell’Agenzia delle Entrate, che ci ha risposto, chiarendo quanto segue:

  • le comunicazioni DAC7 omesse sono punite con sanzioni fino a 31.500 euro;
  • le comunicazioni DAC7 trasmesse dopo il 15 Febbraio 2024 sono considerate tardive;
  • le comunicazioni tardive sono comunque acquisite anche oltre la scadenza del termine del 15 Febbraio.

Non si applica quindi il termine di 90 giorni per le comunicazioni tardive, previsto per tutte le dichiarazioni fiscali. Per quanto riguarda le sanzioni, non ci è stato confermato che non verranno applicate nel caso di comunicazioni DAC7 tardive.

COMUNICAZIONI INTEGRATIVE

Le comunicazioni integrative DAC7 sono ammesse, anche se non è indicato nella normativa quale sia il termine. Le modalità di compilazione della comunicazione integrativa sono indicate nelle specifiche tecniche (in allegato il pdf)
Si suggerisce di integrare le comunicazioni incomplete, presentando comunicazione integrativa, per evitare la sanzione per informazioni incomplete o inesatte, fino a 10.500 euro.

COSA FARE

Nel caso non abbiate presentato la comunicazione DAC7 entro il 15 Febbraio, siete ancora a tempo a presentarla in modalità tardiva. L’invio tardivo non garantisce la non applicazione delle sanzioni, ma cambia lo status della vostra comunicazione da omessa a tardiva. Se poi si trasmette la comunicazione tardiva entro il 15 Maggio, nel caso di contestazioni si può provare ad invocare la buona fede nell’invio entro i 90 giorni.
Avviso per i Property manager e altre piattaforme digitali: se credete di essere invisibili per il DAC7 e avete deciso di non trasmettere la comunicazione, vi sbagliate di grosso, perché tutti i portali OTA hanno già trasmesso nel loro DAC7 tutti i dati del vostro account professionale, che vi individuano come soggetti obbligati ad una ulteriore comunicazione DAC7, perché l’account è incompleto degli IBAN e codici fiscali di tutti i proprietari e titolari dei singoli immobili.

Ringraziamo l’autore Sergio Lombardi, Presidente dell’Osservatorio sul Turismo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, autore di Extra Book e docente di Extra Academy tratto da https://www.extralberghiero.it/dac7-novita-per-le-comunicazioni-tardive/7297/

Link per le FAQ: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/faq-gestori-di-piattaforme-imprese

DAC7 prorogato al 15 febbraio

Incertezze normative e complessità informatiche alla base del rinvio.

Confermate le maxisanzioni

Sulla comunicazione dati del DAC7 è stata appena confermata la proroga al 15 febbraio con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. L’adempimento, che prevede, da parte di piattaforme e intermediari, la trasmissione dei dati fiscali del 2023 dei proprietari e dei titolari di strutture ricettive e locazioni turistiche, era previsto entro il 31 gennaio. Fra le movitazioni le difficoltà tecniche, le difficoltà informatiche nella creazione e nel controllo del file, oltre all’assenza di una applicazione web dell’Agenzia delle Entrate per compilare la comunicazione DAC7.

SOGGETTI OBBLIGATI

Le OTA, vere e proprie piattaforme digitali, hanno già trasmesso i dati anagrafici, reddituali, bancari e catastali di tutti gli host presenti sugli annunci, definiti venditori dalla normativa DAC7, e anche quelli dei property manager. I dati trasmessi dalle OTA all’estero verranno forniti all’Agenzia delle Entrate italiana entro il 29 febbraio dalle autorità fiscali dei Paesi in cui le OTA hanno sede legale (Irlanda per Airbnb, Olanda per Booking).

Essendo molto ampia la definizione di gestore della piattaforma, è stato analizzato il caso dei property manager e di tutti gli intermediari con account proprio, per verificarne gli obblighi DAC7. La posizione di Extralberghiero, che coincide con quella di AIGAB, è di considerare il property manager come gestore di piattaforma, perché soggetto in grado di fornire completo dettaglio sui dati delle transazioni effettuate per conto del venditore, sulla propria piattaforma o sulla porzione di piattaforma OTA gestita. Nessun adempimento DAC7 è invece previsto per i co-host che operano nell’account del proprietario.

L’assenza di segnalazione DAC7 da parte del property manager, oltre a fargli rischiare le maxi sanzioni fino a 31.500 euro, non consente al Fisco di ricevere i dati dei proprietari di immobili presenti sugli account OTA e quelli delle prenotazioni dirette sulle piattaforme del property manager. Inoltre la mancata comunicazione può creare pericolose presunzioni sul reale reddito prodotto dal property manager.

Esempio: un property manager ha un account Airbnb che nel 2023 ha prodotto reddito per un milione di euro, di cui la quota del PM (commissioni) è solo di 250 mila euro, mentre la quota dei proprietari è di 750 mila euro.
Airbnb comunicherà al Fisco per il DAC7 un milione di euro di reddito con la denominazione, il codice fiscale e l’Iban del property manager, che invece ha dichiarato con la sua dichiarazione dei redditi solo 250 mila euro.

ESCLUSIONE PER I PM?

I property manager possono presentare comunicazione di esclusione dal DAC7? Se sono soggetti obbligati per i motivi che abbiamo descritto (piattaforma propria o porzione di piattaforma OTA gestita), i PM non possono presentare comunicazione di esclusione.
La comunicazione di esclusione vale SOLO per le piattaforme e PM che gestiscono SOLO alberghi con più di 2000 prenotazioni all’anno.
Inviare la comunicazione di esclusione senza essere esclusi comporta comunque la maxi sanzione da 31.500 euro per omessa dichiarazione DAC7, oltre a dichiarare il falso.

IL PROBLEMA DEL SOFTWARE

A differenza di altri adempimenti, attualmente il DAC7 non ha un software scaricabile o una applicazione web dell’Agenzia delle Entrate. Questo al momento rende impossibile compilare la comunicazione o assemblare file diversi provenienti dai diversi canali in cui opera. Inoltre, pochissimi gestionali sono in grado di creare il file DAC7.
Si segnalano infine problemi di diagnostica (i messaggi di errore sono in inglese) e di autenticazione file per l’intermediario.

NIENTE ESCLUSIONI PER I PICCOLI

C’è una corrente di pensiero che sostiene che i dati gli host che registrano un basso volume di affari non verranno comunicati all’interno delle comunicazione del DAC7. E’ falso: da una attenta analisi del decreto, anche in versione originale inglese sull’Official Journal of the European Union (la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea), il comma a cui si si riferice, vale a dire l’esclusione sotto le 20 operazioni e i 3.000 euro riguarda solo la vendita di beni (e-commerce) e non i servizi come il turismo. Restano escluse dal DAC7 invece le strutture ricettive con più di 2000 locazioni di immobili, dimensione applicabile solo al settore alberghiero e ai più grandi e fortunati affittacamere.

COSA FARE FINO ALLA SCADENZA DEL 15 FEBBRAIO

I property manager che non hanno ancora presentato la comunicazione DAC7 non devono trascurare la nuova scadenza di metà febbraio, e presentare la comunicazione per evitare le maxi sanzioni fino a 31.500 euro e i controlli del Fisco.
I PM dovranno verificare se il proprio gestionale genera il file in formato DAC7, per poi trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate entro il nuovo termine del 15 febbraio.
I dati da comunicare sono tutti quelli delle prenotazioni dirette gestiti attraverso la propria piattaforma (anche se presa in licenza, come i siti web dei PMS), e anche i dati delle prenotazioni intermediate da OTA, se l’account OTA ha solo i propri dati e non quelli dei proprietari.
Quelli che non hanno un gestionale che crea il file DAC7 dovranno sperare in un nuovo software, cosa possibile perché l’assenza di software è stata comunicata al MEF fra le criticità nella richiesta di proroga.
I compensi ai proprietari vanno trasmessi al netto e devono coincidere con la somma dei bonifici, mentre spese, commissioni e tasse vanno esposte separatamente.
Appena la proroga sarà ufficiale, la pubblicheremo. Continuate a seguire la pagina di Extralberghiero.it per aggiornamenti sul DAC7.

Estratto da https://www.extralberghiero.it/incrocio-dei-dati-fiscali-il-dac7-prorogato-al-15-febbraio/6838/ autore Sergio Lombardi

Co host e property manager senza partita iva

Sei interessato a diventare un Property Manager o un Co-Host e vuoi sapere se puoi operare senza Partita IVA, ecco alcune informazioni da considerare.

Attività del Property Manager:

Il Property Manager è un professionista che gestisce immobili per conto terzi, occupandosi di tutti gli aspetti, dalla burocrazia alle riparazioni, fino al check-in e check-out (e tanto altro…).

L’obiettivo principale è massimizzare le entrate e minimizzare i problemi per il proprietario.

È possibile operare in Cedolare Secca come co-host? no.

È possibile operare in Prestazione Occasionale fino a 5.000 euro? no.

Partita iva obbligatoria? Per quest’attività, è obbligatoria la Partita IVA fin dal primo giorno, il codice ATECO è il 68.32.00.

La Scelta del Regime Fiscale

È possibile scegliere tra diversi regimi fiscali, spesso la scelta ricade tra..

1) Regime Forfettario:

Vantaggi: Fatturazione senza IVA, bassa tassazione (4,3% per i primi 5 anni), riduzione contributi INPS del 35%.

Svantaggi: Limite di fatturato a 85.000 euro, abbattimento forfettario del 16%. Ideale per chi parte con costi bassi.

Se scegli il Regime Forfettario, è fondamentale impostare il lavoro e il contratto di mandato considerando tutti gli aspetti per mantenere bassa la tassazione.

2) Regime Ordinario – SRL:

Costi di gestione più elevati ma ottimizzazione fiscale possibile.

Soluzione adatta a chi ha un buon livello di fatturato e intende assumere dipendenti.

Cos’è Indispensabile per un Property Manager:

– Contratto di Mandato + Contratto di Locazione Turistica. (Prendere un modello online che non è personalizzato sulla tua attività e il tuo regime fiscale può costarti caro, l’ideale è il mandato con rappresentanza e acquisire il patentino di mediatore immobiliare)

– Poter offrire informazioni di base in ambito normativo e fiscale per supportare il proprietario in una corretta configurazione

– Software per supportare l’attività operativa

Manovra di bilancio 2023 cosa fare

Aumento del carico fiscale e timore di restrizioni fra i motivi del cambiamento: sempre più operatori valutano se fare il passaggio da locazione turistica a un modello imprenditoriale. Vediamo quali sono le opzioni possibili

Se qualcosa si muove tassalo,
se si muove ancora, regolamentalo,
se non si muove più offrigli un sussidio

(Ronald Reagan)

Il turismo extralberghiero italiano sembra inarrestabile: dopo aver resistito alla pandemia e agli effetti dei recenti conflitti, ha battuto nel 2023 ogni record di arrivi, presenze ed incassi e si prepara ad una trasformazione.
Le minacce agli interessi dei locatori turistici sono sempre più numerose e concrete: alla incombente bozza del ddl Santanchè con le sue limitazioni alla iniziativa turistica (numero di unità, minimum stay), si è aggiunto il quasi certo aumento della cedolare secca, che passerà solo per la locazione turistica dal 21% al 26% dal 1° gennaio 2024, secondo il disegno di legge di bilancio appena presentato al Senato.
Ma saranno proprio le numerose possibili forme di alloggio, spesso criticate per la loro complessità, ad offrire una soluzione per gli host minacciati dall’oppressione fiscale.

Un numero sempre crescente di host italiani si sta infatti trasformando, decidendo di aprire una partita Iva o una società per svolgere attività turistica.  Altri, soprattutto chi opera in rent-to rent, trovano conveniente il regime Irpef, che consente loro di dedurre i canoni di locazione oltre ai vari costi dell’attività, commissioni OTA comprese.
Oltre che a motivi fiscali e al timore di restrizioni, il fenomeno dei professional host è dovuto alla speranza di incentivi pubblici e all’ambizione di sviluppare il business turistico.

FORMA DI ALLOGGIO

Nelle regioni dove è ammessa (escludendo quindi il Lazio), la forma più simile alla locazione breve è la locazione turistica imprenditoriale, che ha fra i suoi vantaggi quello di operare in esenzione Iva.
Naturalmente anche i servizi offerti dalle locazioni turistiche imprenditoriali devono essere solo quelli essenziali, previsti per le locazioni brevi: pulizia e biancheria (prima dell’arrivo dell’ospite e mai durante il soggiorno), utenze, wi-fi, condizionatore e riscaldamento. Niente pasti e niente servizi “alberghieri”.
Se invece si desidera trasformarsi in Casa Vacanze imprenditoriale, le agevolazioni fiscali del forfettario sono applicabili, ma il rispetto dei requisiti architettonici (camere di almeno 14 mq per la doppia, rapporto aeroilluminante, regolarità edilizia, abitabilità) è molto più stringente (leggi l’articolo sul nostro sito https://www.locatur.org/?s=posti+letto).

FORFETTARIO A 85 MILA EURO

Dal 2023 il tetto reddituale del regime forfettario è stato innalzato ad 85 mila euro, con una tassazione effettiva molto ridotta che va dal 2% al 6% e una contribuzione Inps che può scendere fino al 6,24%. Per i dettagli, leggi sul nostro sito https://www.locatur.org/?s=codice+ateco.

RAPPORTI CON I PROPERTY MANAGER

Il concetto di professionalizzazione, in molti casi ha solo effetti fiscali: la maggior parte degli host resta con il proprio property manager anche dopo la trasformazione con partita Iva: resta applicabile il contratto di mandato e cambiano solo gli obblighi fiscali: niente ritenuta per l’intermediario e niente cedolare secca per il proprietario.

EFFETTI DELLA STRETTA FISCALE

In realtà, sono previsti vantaggi minimi per le casse dello Stato per l’aumento della cedolare al 26% (solo 8,8 milioni di euro secondo la relazione tecnica al ddl), anche perché è curiosa la motivazione del rincaro già nell’indice, in cui figura fra le “Misure per la lotta all’evasione”.
Premesso che è difficile comprendere come si possa combattere l’evasione tartassando di più chi già paga le tasse, la questione del gettito della cedolare secca è un esempio di scarsa trasparenza di bilancio, che perdura dal 2012.

Attualmente la famiglia di codici tributo:

  • 1840: Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata.
  • 1841: Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione.
  • 1842: Cedolare secca locazioni – Saldo.

viene utilizzata per i versamenti fiscali di tutte le forme di locazione agevolate:

  • turistica al 21% (e da gennaio al 26%)
  • a canone libero al 21%
  • a canone concordato al 10%
  • commerciale al 21% (solo se stipulato nel 2019)

Ne consegue una grande confusione: i dati fiscali comunicati annualmente dall’Agenzia delle Entrate non consentono alcuna analisi, essendo indistinti tra affitti brevi e di lunga durata per quanto riguarda la cedolare secca nel suo complesso.
Accorpando tutte le diverse imposte insieme in un unico codice tributo come attualmente, non sarà possibile nemmeno comprendere la compliance (regolarità fiscale) per ognuna delle categorie di cedolare, nè l’effettivo contributo in termini di entrate e quindi di PIL.

FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONDOMINIO

Con la partita Iva anche forfettaria dal 2024 sarà obbligatoria la fattura elettronica. Molti host utilizzano i corrispettivi telematici che semplificano notevolmente riducendo i tempi di emissione, eliminando le complicazioni delle anagrafiche.
Nel caso di contratti di locazione, il passaggio da persona fisica a ditta individuale o società comporterà la necessità di stipulare nuovi contratti con i proprietari.
Anche i rapporti col condominio cambieranno e andrà accuratamente verificato il regolamento condominiale prima di avviare la trasformazione della struttura.

AUTORIZZAZIONI

Quando si cambia natura fiscale e si opera come ditta individuale o società, la vecchia autorizzazione ottenuta come persona fisica (SCIA e CIA, comunicazione di inizio attività) non si trasmette sempre da un soggetto all’altro liberamente, ma va in molti casi chiusa e va aperta una nuova SCIA. In molti comuni, fra cui Roma, non è possibile trasformare nemmeno una CaV in CaV imprenditoriale. Verificate attentamente col vostro Comune le modalità di subentro nelle attività, prima di avviare la trasformazione.

NUOVI SERVIZI ED EXPERIENCE

Le strutture imprenditoriali consentono però anche di migliorare l’offerta, e così gli incassi e la soddisfazione degli ospiti.
Ma offrire nuovi servizi implica anche obblighi autorizzativi (HACCP o REC/SAB per somministrazione alimenti e bevande) e contrattuali: si consiglia di regolare i rapporti con tutti i fornitori di experience.
Ricordiamo infine che alcuni servizi, come ad esempio il pickup degli ospiti, vanno proprio esclusi, perché solo chi ha una licenza (taxi ed NCC) può trasportare passeggeri, altrimenti rischia multe salatissime e il sequestro dell’autovettura. In ogni caso il servizio navetta deve essere gratuito.

Sergio Lombardi è Presidente dell’Osservatorio sul Turismo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, autore di Extra Book e docente di Extra Academy e del nuovo Super Host Training Camp.

Property Manager: come scegliere il corretto codice Ateco

Suggerimenti per inquadrare nel modo migliore l’attività del Property Manager, evitando errori e ottimizzando tasse e contributi quando si apre una partita IVA

Nonostante esista già da alcuni anni, l’attività dei property manager non è stata ancora riconosciuta nella classificazione statistica ufficiale delle attività economiche.
Il property manager può sicuramente operare come intermediario fra proprietari e ospiti per le attività di locazione breve, anche senza essere un agente immobiliare, come è stato riconosciuto dalla disciplina fiscale(*), ma nella pratica, i primi problemi nascono già al momento di avviare l’attività di property management scegliendo il codice Ateco.
Nella classificazione delle attività economiche Ateco, non esiste infatti uno specifico codice di attività per il property manager.

APERTURA PARTITA IVA: QUALE CODICE ATECO POSSONO SCEGLIERE I PROPERTY MANAGER?

L’assenza di un codice di attività univoco fa sì che ogni property manager, nel momento in cui apre una partita iva, scelga secondo criteri soggettivi, o secondo le modalità in cui l’attività viene svolta, il proprio codice Ateco. Sulla scelta del corretto codice Ateco, circolano poi consigli pericolosi da parte di esperti improvvisati, che hanno delle conseguenze spesso pesanti. Analizziamo in dettaglio le modalità di gestione imprenditoriale degli immobili di terzi, facendo una prima distinzione fra rent to rent e mandato.

RENT TO RENT

Le società e ditte che agiscono in rent to rent (sinonimo di sublocazione e “vuoto per pieno”) prendono in locazione l’immobile e avviano come titolari l’attività a proprio nome, aprendo una struttura ricettiva extralberghiera o una locazione turistica imprenditoriale (nelle regioni dove è ammessa).
Nel rent to rent è ricompresa anche l’attività svolta con un titolo di possesso diverso dalla locazione, come ad esempio il comodato (anche se è improprio e spesso contestato per le attività imprenditoriali) o l’usufrutto.
Nel caso di strutture extralberghiere imprenditoriali (case vacanze, affittacamere, bed & breakfast, foresterie lombarde, locande, domo e simili), il codice attività è 55.20.51.
Per la locazione turistica imprenditoriale, il codice attività è 68.20.01 o 68.32.00.
La locazione turistica imprenditoriale è una attività di mera locazione di immobili, senza altri servizi accessori, oltre a quelli strettamente necessari all’attività: pulizia iniziale, fornitura iniziale di biancheria, utenze domestiche, riscaldamento, aria condizionata, wi-fi. La locazione turistica imprenditoriale si distingue dalle attività delle strutture extralberghiere imprenditoriali, anche perché opera in esenzione Iva, sempre a condizione che resti priva di servizi accessori.

MANDATO

Quando invece gli immobili sono gestiti da un soggetto (property manager) diverso dal titolare attraverso un mandato, non c’è un codice Ateco univoco.
Verificando la descrizione di alcuni possibili codici attività per il property management, non è semplice individuare quello più corretto.
Ecco le nostre valutazioni:

I CODICI ATECO PIU’ COMUNI PER I PROPERTY MANAGER

  • 55.20.51    Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;
  • 63.12.00    Portali web;
  • 68.32.00    Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi;
  • 68.20.01    Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto);
  • 79.90.19    Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio non codificate altrove.

Di questi codici, utilizzati dai maggiori property manager italiani, non tutti fanno parte del settore turistico: nella tabella che segue, sono evidenziati il settore, il coefficiente di redditività e la gestione Inps a cui appartengono

Premesso che nessuno dei codici esaminati è quello specifico, il codice Ateco 55.20.51 risulta il più conveniente per l’attività del property manager per 3 motivi:

  • ha un coefficiente di redditività del 40% (l’imponibile è solo il 40% del reddito lordo), il che vuol dire il 2% di tassazione effettiva (5% x 40%) per i primi 5 anni di attività con regime forfettario, rimanendo comunque al 6% di tassazione effettiva (15% x 40%) anche dopo i primi 5 anni o per le attività già esistenti;
  • rientra nel settore turistico e quindi può accedere ad agevolazioni, contributi a fondo perduto, bandi e sostegni, come il recentissimo Superbonus PNRR per il Turismo;
  • ha una gestione previdenziale speciale (**) non soggetta al pagamento dei contributi INPS sul minimale contributivo. I contributi sono dovuti in modo proporzionale all’effettivo reddito ed è ammessa la riduzione contributiva del 35%, di cui gli iscritti alla gestione separata Inps non possono fruire. Il peso contributivo effettivo è del 6,24% (24% x 40% x 65%) (nuove attività con regime forfettario e riduzione contributiva).

L’unico requisito per avviare l’attività con il codice 55.20.51 è quello di essere titolare anche di una struttura extralberghiera imprenditoriale, gestita direttamente con SCIA.

I CODICI ATECO DA EVITARE SE SEI UN PROPERTY MANAGER

Per diversi motivi, sono da evitare assolutamente i codici che seguono:

  • 74.90.99    Altre attività professionali
  • 81.10.00    Servizi integrati di gestione agli edifici;
  • 73.11.01    Ideazione di campagne pubblicitarie;
  • 73.11.02    Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari.

Se il codice 74.90.99 è troppo generico (si riferisce al lavoro d’ufficio svolto dai lavoratori autonomi senza cassa) e l’81.10.00 inappropriato (reception, portierato, impianti di riscaldamento), il 73.11.01 e il 73.11.02 sono completamente fittizi (riguardano le agenzie pubblicitarie) e possono portare solo danni alle attività del property manager.
Questi ultimi codici possono essere tranquillamente evitati, perché dal 1/6/2017, con l’introduzione della cedolare secca e l’obbligo di ritenuta per gli intermediari è stato risolto anche il problema del mandato con rappresentanza e dell’incasso dei pagamenti per conto dei titolari delle attività di locazione breve: obbligati alla ritenuta sui redditi da locazione breve pagati ai proprietari sono “non solo coloro che esercitano la professione di mediatore … ma più genericamente tutti coloro attraverso i quali vengono stipulati contratti di locazione breve come, ad esempio, coloro che … offrono strumenti tecnici e informatici per facilitare l’incontro della domanda e offerta di locazioni brevi e, pertanto, intervengono nella conclusione del contratto tra locatore e conduttore.“ (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 del 12/10/2017)

LE CONSEGUENZE

Fra le conseguenze della scelta errata del codice Ateco, oltre all’esclusione dalle agevolazioni riservate al turismo, c’è anche la contestazione dei costi non inerenti e la non congruità per gli studi di settore (ISA): se sei un pubblicitario o una agenzia di prenotazione di esperienze, come sono possibili costi così elevati per le pulizie, i software gestionali e le commissioni dei portali OTA?

NOTE
(*) DL 50/2017 e Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 del 12/10/2017

(**) il codice Ateco 55.20.51 ha una gestione previdenziale speciale non soggetta al pagamento dei contributi INPS sul minimale contributivo. I contributi sono dovuti in modo proporzionale all’effettivo reddito;

Ringraziamo Sergio Lombardi, Dottore Commercialista, docente di Extra Academy e coautore di Extra Book https://www.extralberghiero.it/property-manager-come-scegliere-il-corretto-codice-ateco/3886/